Art. 8.
                 Contributi per interventi ordinari
 
  1.  Nell'ambito  degli  interventi  ordinari di cui all'articolo 1,
comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi:
   a) relativamente agli edifici e strutture industriali:
    1) per la conservazione,  la  manutenzione  straordinaria  ed  il
restauro  dei  beni  immobili  ai  relativi  proprietari,  pubblici e
privati,  nella  misura  massima  del  70  per  cento   della   spesa
ammissibile;
    2) per l'acquisizione di beni immobili, da destinare ad uso della
comunita', ai soli enti locali, nella misura massima del 90 per cento
della spesa ammissibile;
   b)  relativamente  alle macchine ed attrezzature, per l'acquisto e
per   l'esecuzione   di   lavori   di   conservazione,   restauro   e
valorizzazione,  agli  enti  locali  e  ad  altre istituzioni ed enti
pubblici,  nella  misura  massima  del  70  per  cento  della   spesa
ammissibile;
   c)  relativamente alla documentazione ed agli archivi storici, per
l'acquisizione, per l'esecuzione di  interventi  di  conservazione  e
restauro  e  per il riordino, agli enti locali e ad altre istituzioni
ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento  della  spesa
ammissibile.
  2.  Gli  interventi  sono  approvati sulla base della catalogazione
effettuata    ai    sensi    dell'articolo    2,    indipendentemente
dall'assoggettabilita'  dei beni alla disciplina prevista dalla legge
1 giugno 1939, n.    1089,  in  relazione  ai  criteri  di  priorita'
definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.
  3.  I  contributi  sono  erogati  con  le  modalita'  stabilite nel
provvedimento di  concessione.  Per  gli  interventi  di  particolare
rilievo  proposti  da soggetti privati, la concessione del contributo
e' subordinata alla stipulazione di una convenzione in merito all'uso
e alla destinazione del bene oggetto di contributo.
  4. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio  di
ogni  anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e
corredate da:
   a) relazione illustrativa delle caratteristiche del bene;
   b) descrizione dell'uso attuale del bene e di quello previsto;
   c)  documentazione  relativa  alla  natura  e  all'entita'   degli
interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.
  5.  Nella  prima  attuazione  della  presente  legge  e' fissato in
novanta giorni  dalla  sua  entrata  in  vigore  il  termine  per  la
presentazione  delle  domande per l'ottenimento dei contributi di cui
al presente articolo.
  6. Le domande di contributo di cui al comma 1,  lettera  c),  vanno
corredate  dalla  sola  relazione  illustrativa  e  di un dettagliato
preventivo di spesa.