Art. 9.
Modalita' di attuazione  d'intervento  straordinario  di  adeguamento
delle  strutture  industriali dell'ex Cotonificio Udinese in Torreano
di Matignacco.
 
  1. Gli interventi di adeguamento di cui al  comma  1  dell'articolo
134  della  legge  regionale  14  febbraio  1995,  n.  8,  cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge regionale 6 novembre 1995, n.
42, relativi agli impianti, alle strutture  ed  ai  presidi  ad  essi
connessi, devono essere effettuati entro quattro anni decorrenti  dal
decreto  di  concessione dei contributi di cui all'articolo 25, comma
43, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.
  2. Nelle more di attuazione degli interventi di cui al comma 1,  le
strutture  costituenti  il  comprensorio  fieristico  possono  essere
utilizzate per  le  attivita'  programmate  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni.