Art. 10. Il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore sociale ed i responsabili delle strutture. Il consiglio dei sanitari 1. I direttori sanitario e amministrativo delle Aziende sono nominati con le procedure e modalita' previste dall'art. 3, comma 7, dei decreti di riordino. I presidi dell'Azienda ospedaliera sono retti da un dirigente responsabile amministrativo ed un dirigente responsabile sanitario, preposti dal direttore generale. I dirigenti operano nel quadro degli indirizzi emanati dal direttore generale ed assumono la responsabilita' della struttura loro affidata. Il direttore generale individua per ciascun presidio il dirigente responsabile della gestione complessiva. Per quanto attiene l'attribuzione di incarichi dirigenziali, ferme restando le previsioni dell'art. 15, commi 2 e 3, dei decreti di riordino, il direttore generale nomina i responsabili del dipartimento e del distretto che esercitano le funzioni loro attribuite rispettivamente nel dipartimento e nel distretto. 2. Per la gestione delle attivita' assegnate alle A.S.L. e di quelle delegate dai comuni, dalle province e dalla Regione, in ogni Azienda sanitaria il direttore generale nomina altresi' il direttore dei servizi sociali, di seguito denominato direttore sociale. L'incarico di direttore sociale e' attribuito a persone che siano in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti alle funzioni attribuite, che non abbiano compiuto il 65 anno d'eta' e che abbiano svolto per almeno 5 anni una qualificata attivita' di direzione di servizi socio-assistenziali e/o sanitari. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, puo' essere nominato direttore sociale anche un dipendente del servizio sanitario nazionale, vincitore di concorso per il posto di ruolo di direttore coordinatore del servizio sociale, di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1, cosi' come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1990, n. 25, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 91-bis della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 cosi' come integrato dall'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 25, ivi compreso l'assistente sociale coordinatore che non abbia compiuto il 65 anno di eta' e che abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attivita' di direzione di servizi socio-assistenziali complessi. 4. Il direttore sociale assume la direzione ed il coordinamento: a) delle funzioni e delle attivita' socio-assistenziali e socioassistenziali di rilievo sanitario attribuite alle A.S.L.; b) delle funzioni e delle attivita' socio-assistenziali delegate dai comuni, dalle province e dalla Regione. 5. La gestione delle attivita' socio-assistenziali assegnate o delegate alle A.S.L. compete al dipartimento per le A.S.S.I., del quale il direttore sociale assume la responsabilita'. Il trattamento economico del direttore sociale e' determinato dalla giunta regionale. 6. E' facolta' del direttore generale procedere alla revoca degli incarichi affidati al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed al direttore sociale, nei limiti e secondo le modalita' definite dall'art. 3, comma 7, dei decreti di riordino. In ogni caso questi cessano dall'incarico entro i tre mesi successivi alla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. 7. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'Azienda, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del direttore generale ed e' presieduto dal direttore sanitario o da un suo delegato.