Art. 10.
        Il direttore amministrativo, il direttore sanitario,
       il direttore sociale ed i responsabili delle strutture.
                      Il consiglio dei sanitari
 
  1.  I  direttori  sanitario  e  amministrativo  delle  Aziende sono
nominati con le procedure e modalita' previste dall'art. 3, comma  7,
dei  decreti  di  riordino.  I  presidi dell'Azienda ospedaliera sono
retti da un dirigente responsabile  amministrativo  ed  un  dirigente
responsabile  sanitario, preposti dal direttore generale. I dirigenti
operano nel quadro degli indirizzi emanati dal direttore generale  ed
assumono   la  responsabilita'  della  struttura  loro  affidata.  Il
direttore  generale  individua  per  ciascun  presidio  il  dirigente
responsabile   della   gestione   complessiva.   Per  quanto  attiene
l'attribuzione  di  incarichi   dirigenziali,   ferme   restando   le
previsioni  dell'art.  15,  commi  2 e 3, dei decreti di riordino, il
direttore generale nomina  i  responsabili  del  dipartimento  e  del
distretto  che esercitano le funzioni loro attribuite rispettivamente
nel dipartimento e nel distretto.
  2. Per la gestione delle  attivita'  assegnate  alle  A.S.L.  e  di
quelle  delegate  dai comuni, dalle province e dalla Regione, in ogni
Azienda sanitaria il direttore generale nomina altresi' il  direttore
dei   servizi  sociali,  di  seguito  denominato  direttore  sociale.
L'incarico di direttore sociale e' attribuito a persone che siano  in
possesso  di  diploma di laurea in discipline attinenti alle funzioni
attribuite, che non abbiano compiuto il 65 anno d'eta' e che  abbiano
svolto  per  almeno  5 anni una qualificata attivita' di direzione di
servizi socio-assistenziali e/o sanitari.
  3.  In sede di prima applicazione della presente legge, puo' essere
nominato direttore sociale anche un dipendente del servizio sanitario
nazionale, vincitore di concorso per il posto di ruolo  di  direttore
coordinatore  del  servizio  sociale,  di  cui alla legge regionale 7
gennaio 1986, n. 1, cosi' come modificata dalla  legge  regionale  26
aprile  1990, n. 25, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art.
91-bis della  legge  regionale  7  gennaio  1986,  n.  1  cosi'  come
integrato  dall'art.  24 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 25,
ivi compreso l'assistente sociale coordinatore che non abbia compiuto
il 65 anno di  eta'  e  che  abbia  svolto  per  almeno  5  anni  una
qualificata  attivita'  di  direzione  di servizi socio-assistenziali
complessi.
  4. Il direttore sociale assume la direzione ed il coordinamento:
   a)  delle  funzioni  e  delle  attivita'   socio-assistenziali   e
socioassistenziali di rilievo sanitario attribuite alle A.S.L.;
   b)  delle  funzioni e delle attivita' socio-assistenziali delegate
dai comuni, dalle province e dalla Regione.
  5. La gestione  delle  attivita'  socio-assistenziali  assegnate  o
delegate  alle  A.S.L.  compete  al dipartimento per le A.S.S.I., del
quale il direttore sociale assume la responsabilita'. Il  trattamento
economico   del   direttore   sociale  e'  determinato  dalla  giunta
regionale.
  6. E' facolta' del direttore generale procedere alla  revoca  degli
incarichi   affidati   al   direttore  amministrativo,  al  direttore
sanitario ed al direttore sociale, nei limiti e secondo le  modalita'
definite  dall'art. 3, comma 7, dei decreti di riordino. In ogni caso
questi cessano dall'incarico entro i tre mesi successivi alla  nomina
del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.
  7.  Il  consiglio  dei sanitari e' organismo elettivo dell'Azienda,
con  funzioni  di  consulenza  tecnico-sanitaria  nei  confronti  del
direttore  generale  ed e' presieduto dal direttore sanitario o da un
suo delegato.