Art. 11.
              I diritti di partecipazione dei cittadini
 
  1. I rapporti tra il servizio sanitario regionale,  comprensivo  di
tutti i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito del servizio
stesso,  ed  i  cittadini  debbono  essere  improntati  a principi di
rispetto e di tutela della  persona,  di  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa, di spirito di servizio a favore del cittadino utente.
Per  tali  finalita'  tutti  i  soggetti erogatori debbono dotarsi di
strutture  e  strumenti  finalizzati  alla  costante  verifica  della
qualita' delle prestazioni, al potenziamento di ogni utile iniziativa
rivolta alla umanizzazione dell'assistenza sanitaria, al mantenimento
di  corrette  relazioni con il pubblico e con le rappresentanze delle
associazioni di volontariato.  I diritti dei cittadini e le modalita'
per il  loro  esercizio,  compreso  il  libero  accesso  al  soggetto
erogatore  di  prestazioni, sono definiti nella Carta dei servizi, da
adottarsi sulla base dello schema generale  di  cui  al  d.p.c.m.  19
maggio  1995  da  ogni  soggetto  erogatore  entro  180  giorni dalla
costituzione dell'Azienda.
  2. Le organizzazioni di volontariato concorrono  alla  formulazione
ed  al  periodico  aggiornamento  della  carta  dei servizi e possono
avanzare proposte di miglioramento. Per tali finalita'  e'  agevolato
il loro accesso alle strutture delle Aziende sanitarie e dei soggetti
accreditati.
  3.  Le  Aziende  sanitarie  sono  tenute ad istituire un ufficio di
pubblica  tutela  (U.P.T.),  retto  da   persona   qualificata,   non
dipendente  dal  servizio  sanitario  regionale,  e  di un ufficio di
relazioni con il pubblico affidato a personale dipendente. Le A.S.L.,
le Aziende ospedaliere ed i soggetti accreditati sono tenuti al pieno
rispetto delle disposizioni della legge regionale 16 settembre  1988,
n.  48,  e  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  La funzione del
responsabile dell'U.P.T. ha, sotto ogni profilo, natura  di  servizio
onorario.    Il  direttore  generale  provvede  alla regolamentazione
dell'attivita' dell'ufficio per  le  relazioni  con  il  pubblico,  e
garantisce le condizioni per l'esercizio indipendente dell'U.P.T.
  4.  E'  costituita  nell'ambito  del  settore sanita' e del settore
famiglia e politiche sociali una struttura organizzativa di  pubblica
tutela  aperta  al  pubblico,  con  il  compito  di verificare che le
aziende assicurino il libero accesso alle prestazioni  da  parte  dei
cittadini.