Art. 12.
             La programmazione delle attivita' sanitarie
                ed il riordino della rete ospedaliera
 
  1.  La  rete  ospedaliera  della  Lombardia  e'  riordinata secondo
criteri, indici e  modalita'  determinati  in  conformita'  al  piano
sanitario  nazionale  predisposto  dal  ministero  della sanita', ivi
compresa l'individuazione delle strutture ospedaliere  per  acuti  da
riconvertire in attivita' di riabilitazione, lungodegenza o residenze
sanitarie   assistenziali.     Gli  indicatori  del  piano  sanitario
nazionale  conservano  validita'  sino  all'approvazione  del   piano
sanitario regionale.
  2.   L'A.S.L.   assicura   ai  propri  assistiti  l'erogazionedelle
prestazioni specialistiche, ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di
diagnostica  strumentale  e  di laboratorio, ospedaliere, contemplate
dai livelli di assistenza, definiti dal piano sanitario  nazionale  e
dalla  programmazione  regionale, attraverso l'instaurazione di nuovi
rapporti  fondati  sull'accreditamento,  sulla  remunerazione   delle
prestazioni  e  sull'adozione  del sistema di verifica della qualita'
previsti dall'art. 8, comma  7,  dei  decreti  di  riordino,  nonche'
attraverso la gestione delle attivita' assegnate.
  3.  Le  strutture  ospedaliere pubbliche e private sono accreditate
con provvedimento  della  giunta  regionale,  sentita  la  competente
commissione   consiliare,   che   si  esprime  entro  60  giorni  dal
ricevimento  della  proposta.  La  richiesta  di  accreditamento   e'
inoltrata  dal  legale  rappresentante,  con la specifica indicazione
delle attivita' che si intendono rendere quali strutture  ospedaliere
abilitate  ad erogare le prestazioni di ricovero e cura. Le strutture
debbono essere regolarmente autorizzate, in  possesso  dei  requisiti
strutturali  tecnologici  ed  organizzativi  previsti  dal  d.P.R. 14
gennaio 1997, attuativo dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino, nonche'  dei  requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali qui di seguito specificati:
   a)  disporre  di  servizi  diagnostici  e di supporto alla degenza
adeguati alla complessita' della struttura;
   b) disporre delle dotazioni tecnologiche  necessarie  in  funzione
delle patologie trattate;
   c)  disporre  del  personale  sanitario,  professionale  e tecnico
commisurato, nel numero e nella  qualificazione  professionale,  alle
attivita' e prestazioni erogate;
   d) disporre di un servizio di pronto soccorso classificato secondo
la  complessita'  delle  prestazioni  erogabili,  esclusi  i  servizi
specializzati  non  interessati   all'attivita'   di   emergenza   ed
individuato dalla programmazione regionale.
  Le strutture pubbliche, regolarmente autorizzate ed in possesso dei
requisiti  strutturali,  organizzativi e funzionali di cui sopra sono
iscritte di diritto al registro delle strutture accreditate.
  4. Gli indicatori dei requisiti funzionali e organizzativi  di  cui
al  precedente comma 3 sono approvati dalla giunta regionale, sentita
la competente commissione consiliare, nei termini previsti dal d.P.R.
14 gennaio 1997.
  5. L'iscrizione al registro regionale delle  strutture  accreditate
e'  condizione  per  la definizione dei rapporti per la remunerazione
delle prestazioni rese dai soggetti pubblici  e  privati.  La  giunta
regionale,  sentita  la competente commissione consiliare, approva lo
schema-tipo in base al quale le A.S.L. stipulano i nuovi rapporti  di
cui  all'art.  8,  comma 5, dei decreti di riordino. Il provvedimento
della giunta regionale prevede:
   a) l'accettazione delle tariffe stabilite  dalla  Regione  per  le
prestazioni da rendere;
   b)  le  modalita'  con le quali la Regione esercita la funzione di
verifica della qualita' delle prestazioni erogate  e  la  rispondenza
delle strutture agli standard di accreditamento;
   c)  le modalita' di esercizio dell'attivita' privata senza oneri a
carico della Regione;
   d) i tempi e le modalita' di liquidazione delle  prestazioni  rese
dalle strutture accreditate;
   e) le sanzioni da adottare nel caso di inosservanza delle norme in
vigore.
  6.  Ai  fini della richiesta di accreditamento di cui al precedente
comma  3,  il  possesso  dei  requisiti  puo'   essere   oggetto   di
autocertificazione  da  parte  del  soggetto  erogatore.  La Regione,
attraverso  appropriati  sistemi  ispettivi   e   di   controllo,   e
avvalendosi  delle  A.S.L.  verifica,  entro  180 giorni dal deposito
della richiesta  di  iscrizione  al  registro  regionale  di  cui  al
precedente  comma 5, il possesso dei requisiti per l'accreditamento e
la loro permanenza nel tempo. Non possono rivestire la  qualifica  di
soggetto  accreditato  i  soggetti  erogatori privati che utilizzino,
anche saltuariamente,  in  violazione  delle  disposizioni  contenute
all'art.  4,  comma  7,  della  legge  n.  412  del  1991,  personale
dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie del servizio
sanitario nazionale.
  7. Con il provvedimento di accreditamento sono definiti  indicatori
e  standard  organizzativi  e funzionali che debbono essere posseduti
dai professionisti  e  dalle  altre  strutture  pubbliche  e  private
soggette  ad  accreditamento.  La  perdita  dei  requisiti  determina
l'automatica decadenza dei soggetti erogatori  dall'accreditamento  e
dai  rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino. La
declaratoria   di   decadenza   dall'accreditamento  avviene,  previa
diffida, con provvedimento motivato della giunta regionale.
  8. La  decadenza  dei  soggetti  erogatori  dalla  titolarita'  dei
rapporti  di  cui  all'art.  8, comma 5, dei decreti di riordino puo'
altresi'  essere   dichiarata,   dalla   giunta   regionale,   previa
istruttoria  del  direttore  generale  della  A.S.L.,  a  seguito  di
procedimento amministrativo, quando sia  accertato  il  ripetersi  di
comportamenti  dei  soggetti  stessi  rivolti ad applicare in maniera
distorta il sistema di remunerazione delle prestazioni sia  sotto  il
profilo  della  qualita'  delle  prestazioni stesse, sia sotto quello
della  loro  completezza,  compresa  la  componente   diagnostica   o
riabilitativa   in   fase  di  acuzie.  I  comportamenti  come  prima
descritti, nel caso di soggetti erogatori  pubblici,  determinano  la
decadenza  dalla  nomina  del  direttore  generale  e  la conseguente
risoluzione di diritto del contratto.
  9. I soggetti privati accreditati, titolari  dei  rapporti  di  cui
all'art.  8,  comma  5,  dei decreti di riordino, assolvono al debito
informativo, definito dalla Regione con il provvedimento  di  cui  al
successivo  art.  14  comma  1,  comprensivo  di  elementi utili alla
rilevazione dei costi delle prestazioni  erogate,  secondo  schemi  e
modalita'  stabilite  dalla  giunta  regionale.  I  soggetti  privati
accreditati debbono tenere  aggiornato  l'elenco  del  personale  che
presta  la  propria  attivita',  a  qualsiasi  titolo nella struttura
accreditata, attestando  il  possesso  dei  requisiti  necessari  per
l'assolvimento dei compiti affidati.
  10.  I soggetti erogatori pubblici e privati non possono esercitare
attivita' sanitarie in discipline non previste e  riconosciute  dalla
vigente   legislazione,   ad  eccezione  di  iniziative  sperimentali
riconosciute  dalla  Regione,  In  ogni  caso  non   possono   essere
esercitate  attivita' in discipline per le quali la struttura non sia
stata autorizzata.
  11. Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera  scelta
sono  abilitati alla prescrizione, proposta o richiesta per l'accesso
degli assistiti alle prestazioni dei successivi livelli, compreso  il
ricovero ospedaliero e le prescrizioni specialistiche.
  12.  Sono  favorite  ed  incentivate  a livello distrettuale sia la
medicina di gruppo che, in  generale,  le  forme  di  associazione  e
cogestione  fra medici, volte ad estendere e qualificare l'offerta di
assistenza medica primaria,  secondo  linee  guida  o  protocolli  di
favorevole rapporto costi-benefici.