Art. 12. La programmazione delle attivita' sanitarie ed il riordino della rete ospedaliera 1. La rete ospedaliera della Lombardia e' riordinata secondo criteri, indici e modalita' determinati in conformita' al piano sanitario nazionale predisposto dal ministero della sanita', ivi compresa l'individuazione delle strutture ospedaliere per acuti da riconvertire in attivita' di riabilitazione, lungodegenza o residenze sanitarie assistenziali. Gli indicatori del piano sanitario nazionale conservano validita' sino all'approvazione del piano sanitario regionale. 2. L'A.S.L. assicura ai propri assistiti l'erogazionedelle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliere, contemplate dai livelli di assistenza, definiti dal piano sanitario nazionale e dalla programmazione regionale, attraverso l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualita' previsti dall'art. 8, comma 7, dei decreti di riordino, nonche' attraverso la gestione delle attivita' assegnate. 3. Le strutture ospedaliere pubbliche e private sono accreditate con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. La richiesta di accreditamento e' inoltrata dal legale rappresentante, con la specifica indicazione delle attivita' che si intendono rendere quali strutture ospedaliere abilitate ad erogare le prestazioni di ricovero e cura. Le strutture debbono essere regolarmente autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, attuativo dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino, nonche' dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali qui di seguito specificati: a) disporre di servizi diagnostici e di supporto alla degenza adeguati alla complessita' della struttura; b) disporre delle dotazioni tecnologiche necessarie in funzione delle patologie trattate; c) disporre del personale sanitario, professionale e tecnico commisurato, nel numero e nella qualificazione professionale, alle attivita' e prestazioni erogate; d) disporre di un servizio di pronto soccorso classificato secondo la complessita' delle prestazioni erogabili, esclusi i servizi specializzati non interessati all'attivita' di emergenza ed individuato dalla programmazione regionale. Le strutture pubbliche, regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui sopra sono iscritte di diritto al registro delle strutture accreditate. 4. Gli indicatori dei requisiti funzionali e organizzativi di cui al precedente comma 3 sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nei termini previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997. 5. L'iscrizione al registro regionale delle strutture accreditate e' condizione per la definizione dei rapporti per la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti pubblici e privati. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo in base al quale le A.S.L. stipulano i nuovi rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino. Il provvedimento della giunta regionale prevede: a) l'accettazione delle tariffe stabilite dalla Regione per le prestazioni da rendere; b) le modalita' con le quali la Regione esercita la funzione di verifica della qualita' delle prestazioni erogate e la rispondenza delle strutture agli standard di accreditamento; c) le modalita' di esercizio dell'attivita' privata senza oneri a carico della Regione; d) i tempi e le modalita' di liquidazione delle prestazioni rese dalle strutture accreditate; e) le sanzioni da adottare nel caso di inosservanza delle norme in vigore. 6. Ai fini della richiesta di accreditamento di cui al precedente comma 3, il possesso dei requisiti puo' essere oggetto di autocertificazione da parte del soggetto erogatore. La Regione, attraverso appropriati sistemi ispettivi e di controllo, e avvalendosi delle A.S.L. verifica, entro 180 giorni dal deposito della richiesta di iscrizione al registro regionale di cui al precedente comma 5, il possesso dei requisiti per l'accreditamento e la loro permanenza nel tempo. Non possono rivestire la qualifica di soggetto accreditato i soggetti erogatori privati che utilizzino, anche saltuariamente, in violazione delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale. 7. Con il provvedimento di accreditamento sono definiti indicatori e standard organizzativi e funzionali che debbono essere posseduti dai professionisti e dalle altre strutture pubbliche e private soggette ad accreditamento. La perdita dei requisiti determina l'automatica decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dai rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino. La declaratoria di decadenza dall'accreditamento avviene, previa diffida, con provvedimento motivato della giunta regionale. 8. La decadenza dei soggetti erogatori dalla titolarita' dei rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino puo' altresi' essere dichiarata, dalla giunta regionale, previa istruttoria del direttore generale della A.S.L., a seguito di procedimento amministrativo, quando sia accertato il ripetersi di comportamenti dei soggetti stessi rivolti ad applicare in maniera distorta il sistema di remunerazione delle prestazioni sia sotto il profilo della qualita' delle prestazioni stesse, sia sotto quello della loro completezza, compresa la componente diagnostica o riabilitativa in fase di acuzie. I comportamenti come prima descritti, nel caso di soggetti erogatori pubblici, determinano la decadenza dalla nomina del direttore generale e la conseguente risoluzione di diritto del contratto. 9. I soggetti privati accreditati, titolari dei rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino, assolvono al debito informativo, definito dalla Regione con il provvedimento di cui al successivo art. 14 comma 1, comprensivo di elementi utili alla rilevazione dei costi delle prestazioni erogate, secondo schemi e modalita' stabilite dalla giunta regionale. I soggetti privati accreditati debbono tenere aggiornato l'elenco del personale che presta la propria attivita', a qualsiasi titolo nella struttura accreditata, attestando il possesso dei requisiti necessari per l'assolvimento dei compiti affidati. 10. I soggetti erogatori pubblici e privati non possono esercitare attivita' sanitarie in discipline non previste e riconosciute dalla vigente legislazione, ad eccezione di iniziative sperimentali riconosciute dalla Regione, In ogni caso non possono essere esercitate attivita' in discipline per le quali la struttura non sia stata autorizzata. 11. Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta sono abilitati alla prescrizione, proposta o richiesta per l'accesso degli assistiti alle prestazioni dei successivi livelli, compreso il ricovero ospedaliero e le prescrizioni specialistiche. 12. Sono favorite ed incentivate a livello distrettuale sia la medicina di gruppo che, in generale, le forme di associazione e cogestione fra medici, volte ad estendere e qualificare l'offerta di assistenza medica primaria, secondo linee guida o protocolli di favorevole rapporto costi-benefici.