Art. 13.
La vigilanza ed il controllo sulla attivita' delle Aziende sanitarie.
          Il finanziamento del servizio sanitario regionale
 
  1.  La  giunta  regionale,  avvalendosi dei propri uffici, verifica
presso  ciascuna  Azienda  sanitaria,  l'effettiva   introduzione   e
utilizzazione  di sistemi di verifica e di strumenti e di metodologie
per il controllo di qualita' dei servizi e delle prestazioni, nonche'
della  efficienza  nelle   modalita'   di   impiego   delle   risorse
finanziarie.  La  Regione  svolge  tali  funzioni anche ricorrendo ad
organismi o agenzie specializzate  esterne  ai  sensi  della  vigente
normativa.  La verifica ha lo scopo di accertare il corretto rapporto
tra le risorse impiegate e la qualita'/quantita' dei servizi erogati,
la  realizzazione  di  economie di gestione ed il soddisfacimento dei
nuovi bi sogni sanitari della popolazione.  La verifica  e'  altresi'
in  funzione  della promozione del controllo di gestione, come metodo
permanente di valutazione dei risultati.
  2. Per le finalita' di cui al precedente comma e' istituito, presso
il  competente  settore  della   giunta   regionale,   l'osservatorio
regionale  per  la salute, dotato di adeguata struttura tecnica e nel
quale  e'  garantita  la  partecipazione  di   rappresentanti   delle
associazioni  degli utenti dei servizi. La giunta regionale entro 120
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge   emana   le
disposizioni   per   disciplinare   le   funzioni,  le  procedure,  e
l'organizzazione   dell'osservatorio   regionale   per   la   salute,
salvaguardando  il  diritto  delle  province  all'informazione  sulle
strutture ubicate nel territorio di loro competenza.
  3. La giunta regionale esercita le funzioni di  controllo  previste
dall'art.  10  dei  decreti di riordino sulle attivita' delle aziende
sanitarie e degli altri enti erogatori e professionisti  accreditati.
Resta ferma ogni altra competenza spettante alla A.S.L. in materia di
controllo, ai sensi della legislazione vigente.
  4.  In ogni azienda sanitaria e' istituito un servizio di controllo
interno di gestione, ai sensi dell'art.  20  del  d.lgs.  3  febbraio
1993,  n.  29,  e sue successive modificazioni, per la verifica della
corretta   ed   economica    gestione    delle    risorse,    nonche'
dell'imparzialita' e del buon andamento delle attivita' aziendali. La
verifica  e'  svolta  mediante valutazioni comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati.
  5. Le Aziende sanitarie devono assicurare lo svolgimento  di  tutte
le attivita' necessarie per realizzare la produzione, l'erogazione ed
il  controllo di prestazioni e di servizi, secondo le norme ISO 9000.
La  giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,   determina   le
modalita'  attraverso  cui  l'organizzazione aziendale deve adeguarsi
alla normativa ISO 9000, entro il 31 dicembre 1999.
  6. I provvedimenti delle Aziende sanitarie  soggetti  al  controllo
della  giunta regionale nell'ambito della disposizioe di cui all'art.
4, comma 8, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 sono i seguenti:
   a) il piano di organizzazione dell'Azienda, i piani ed  i  bilanci
di  previsione  pluriennali  e  relative  variazioni,  il bilancio di
esercizio;
   b) le convenzioni con le universita' degli studi.
  Il piano di organizzazione ed il bilancio di esercizio di cui  alla
lettera  a)  sono  inviati  per  opportuna  conoscenza  al  consiglio
regionale.
  7. Gli atti  e  i  provvedimenti  assunti  dal  direttore  generale
debbono'    essere    pubblicati    sull'albo    dell'Azienda.   Sono
immediatamente  esecutivi  quelli  non  soggetti  a   controllo.   La
esecutivita'  degli  altri e' subordinata al positivo controllo della
giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 6.
  8. Al raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'art.  6  della
presente    legge,   in   materia   di   integrazione   dei   servizi
socio-sanitari, assicurano le proprie risorse finanziarie il servizio
sanitario pubblico, la Regione e gli enti locali, ciascuno secondo le
proprie specifiche competenze.
  9.   Il   finanziamento   del  servizio  socio-sanitario  integrato
regionale e' assicurato mediante:
   a) i contributi di  malattia  attribuiti  alla  Regione  ai  sensi
dell'art. 11 dei decreti di riordino;
   b)  la  quota del fondo sanitario nazionale integrativo attribuito
alla Regione ai sensi dell'art. 12 dei decreti di riordino;
   c) le entrate derivanti dalla mobilita' sanitaria interregionale;
   d) le quote di partecipazione al costo delle prestazioni,  nonche'
le  altre  entrate  dirette  delle  Aziende,  compresi  i  redditi da
patrimonio;
   e) gli eventuali apporti aggiuntivi posti a  carico  del  bilancio
regionale;
   f)  i  trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in
conto capitale, nonche' gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del
bilancio regionale o  derivanti  da  alienazioni  patrimoniali  delle
Aziende;
   g)  le  entrate  spettanti  per  le attivita' libero-professionali
intramurane;
   h) le entrate derivanti dalle attivita' di polizia amministrativa;
   i) gli introiti per ogni altra prestazione erogata dalle Aziende a
favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
  10. Le somme di cui alle lettere a), b), e) del  precedente  comma,
costituiscono  il  fondo sanitario regionale corrente e quelle di cui
alla lettera f) costituiscono il fondo sanitario regionale, in  conto
capitale.  Tali somme sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998,
in quattro distinti capitoli di spesa del bilancio della Regione.  Ai
predetti capitoli si applica l'art. 36, comma 7 quinquies della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34.
  11. Le risorse di cui al  precedente  comma  9  sono  destinate  al
finanziamento:
   a)   dei   livelli   uniformi   di   assistenza   definiti   dalla
programmazione nazionale e regionale;
   b) degli investimenti finalizzati alla realizzazione, acquisizione
e ammodernamento  di  strutture,  infrastrutture  e  attrezzature  di
servizio,   alla   salvaguardia   e  all'incremento  del  patrimonio,
stabiliti  con  provvedimento  della  giunta  regionale,  sentita  la
competente commissione consiliare;
   c)  degli  interventi diretti di competenza della Regione connessi
al servizio sanitario regionale.
  12.  La  giunta  regionale  assegna  annualmente  alle  A.S.L.   un
finanziamento,  la  cui  misura  e'  calcolata sulla base della quota
capitaria determinata secondo parametri oggettivi, per  la  copertura
dei  costi dei servizi erogati direttamente, nonche' per il pagamento
delle prestazioni acquistate  per  i  propri  assistiti  da  tutti  i
soggetti pubblici e privati erogatori accreditati.
  13.  La  Regione con apposito piano annuale preventivo stabilisce i
volumi e le tipologie di prestazioni sia di degenza che ambulatoriali
che possono essere soddisfatte  nella  sede  pubblica  ed  in  quella
privata all'interno di un corretto rapporto di competitivita'.
  14.  Con provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro la
fine dell'anno in corso per 1 anno successivo sono fissati  i  limiti
finanziari   attinenti   alla   spesa   ospedaliera  specialistica  e
diagnostica  per  tutte  le  strutture,  pubbliche  e   private,   in
ottemperanza alla normativa nazionale vigente.
  15.  La  giunta  regionale con proprio provvedimento costituisce un
fondo e determina  le  modalita'  del  suo  riparto  e  assegnazione,
finalizzaridolo  alla  remunerazione  delle funzioni non tariffabili.
Per il finanziamento dei progetti specifici definiti dagli  strumenti
della programmazione regionale la giunta regionale definisce le somme
a carico del fondo sanitario da attribuire alle Aziende sanitarie con
vincolo di destinazione.
  16. Le fonti finanziarie delle Aziende sono costituite:
   a)  dalla  assegnazione  delle  quote  capitarie e dalla eventuale
mobilita'  sanitaria  attiva  per  le  A.S.L.  e  dai  ricavi   delle
prestazioni per le Aziende ospedaliere;
   b) dalle risorse attribuite dalla Regione per remunerare eventuali
funzioni non tariffabili;
   c)   dalle   quote  di  partecipazione  alle  spese  dovute  dagli
assistiti;
   d) da ogni altro provento o  sopravvenienza  attiva  derivante  da
contratti  per la prestazione di servizi oppuredalla cessione di beni
e  servizi  o  provenienti  da  reddito  da  patrimonio,  lasciti   o
donazioni, ovvero introitati per attivita' di polizia amministrativa;
   e) da contributi eventualmente liquidati dalla Regione a titolo di
riequilibrio;
   f) da quote del fondo sanitario regionale a destinazione vincolata
per  l'attuazione  di  programmi  specifici  definiti dagli strumenti
della programmazione regionale;
   g) dalle somme trasferite dagli enti locali alle  Aziende  per  le
attivita' socio assistenziali delegate;
   h)  dalle  somme  trasferite  dalla  Regione  alle  Aziende per le
attivita' socio assistenziali;
   i) da eventuali  contributi  in  conto  capitale  assegnati  dalla
Regione.
  17.  I  soggetti  erogatori,  pubblici  e  privati, sono remunerati
direttamente dalle A.S.L. nel cui territorio risiede l'assistito  cui
e'  resa  la prestazione sulla scorta di adeguata documentazione. Per
gli assistiti  provenienti  da  altre  regioni  la  remunerazione  e'
effettuata  dalla  Regione  che,  con  proprio  atto,  stabilisce  le
modalita' per la  regolazione  della  compensazione  della  mobilita'
sanitaria  attiva e passiva con le regioni di provenienza. La Regione
remunera, le  eventuali  funzioni  non  tariffabili  riconosciute  ai
soggetti erogatori.
  18.  Le  somme di cui alle lettere g) e h) dei precedente comma 16,
nonche' gli oneri  delle  prestazioni  socio-assistenziali  a  carico
rispettivamente degli assistiti e degli enti locali, confluiscono nel
fondo  sociale  dell'Azienda  sanitaria  e  sono indicate in apposito
bilancio, separato da quello sanitario.
  19. Gli  oneri  delle  prestazioni  sanitarie  e  di  quelle  socio
assistenziali  di  rilievo sanitario assicurate dalle strutture e dai
servizi socio assistenziali di  competenza  delle  Aziende  sanitarie
sono indicati in separati capitoli di spesa nel bilancio dell'Azienda
stessa.  Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano a far
data dall'ercizio successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
  20.  Le Aziende possono accedere ad altre forme di credito ai sensi
dell'art. 3, comma 5,  lett.  f)  dei  decreti  di  riordino,  previa
autorizzazione  regionale  e sulla base di una disciplina da emanarsi
con  provvedimento  della   giunta   regionale,   entro   90   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.