Art. 13. La vigilanza ed il controllo sulla attivita' delle Aziende sanitarie. Il finanziamento del servizio sanitario regionale 1. La giunta regionale, avvalendosi dei propri uffici, verifica presso ciascuna Azienda sanitaria, l'effettiva introduzione e utilizzazione di sistemi di verifica e di strumenti e di metodologie per il controllo di qualita' dei servizi e delle prestazioni, nonche' della efficienza nelle modalita' di impiego delle risorse finanziarie. La Regione svolge tali funzioni anche ricorrendo ad organismi o agenzie specializzate esterne ai sensi della vigente normativa. La verifica ha lo scopo di accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualita'/quantita' dei servizi erogati, la realizzazione di economie di gestione ed il soddisfacimento dei nuovi bi sogni sanitari della popolazione. La verifica e' altresi' in funzione della promozione del controllo di gestione, come metodo permanente di valutazione dei risultati. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma e' istituito, presso il competente settore della giunta regionale, l'osservatorio regionale per la salute, dotato di adeguata struttura tecnica e nel quale e' garantita la partecipazione di rappresentanti delle associazioni degli utenti dei servizi. La giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni per disciplinare le funzioni, le procedure, e l'organizzazione dell'osservatorio regionale per la salute, salvaguardando il diritto delle province all'informazione sulle strutture ubicate nel territorio di loro competenza. 3. La giunta regionale esercita le funzioni di controllo previste dall'art. 10 dei decreti di riordino sulle attivita' delle aziende sanitarie e degli altri enti erogatori e professionisti accreditati. Resta ferma ogni altra competenza spettante alla A.S.L. in materia di controllo, ai sensi della legislazione vigente. 4. In ogni azienda sanitaria e' istituito un servizio di controllo interno di gestione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e sue successive modificazioni, per la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento delle attivita' aziendali. La verifica e' svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati. 5. Le Aziende sanitarie devono assicurare lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie per realizzare la produzione, l'erogazione ed il controllo di prestazioni e di servizi, secondo le norme ISO 9000. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina le modalita' attraverso cui l'organizzazione aziendale deve adeguarsi alla normativa ISO 9000, entro il 31 dicembre 1999. 6. I provvedimenti delle Aziende sanitarie soggetti al controllo della giunta regionale nell'ambito della disposizioe di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 sono i seguenti: a) il piano di organizzazione dell'Azienda, i piani ed i bilanci di previsione pluriennali e relative variazioni, il bilancio di esercizio; b) le convenzioni con le universita' degli studi. Il piano di organizzazione ed il bilancio di esercizio di cui alla lettera a) sono inviati per opportuna conoscenza al consiglio regionale. 7. Gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale debbono' essere pubblicati sull'albo dell'Azienda. Sono immediatamente esecutivi quelli non soggetti a controllo. La esecutivita' degli altri e' subordinata al positivo controllo della giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 6. 8. Al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 6 della presente legge, in materia di integrazione dei servizi socio-sanitari, assicurano le proprie risorse finanziarie il servizio sanitario pubblico, la Regione e gli enti locali, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze. 9. Il finanziamento del servizio socio-sanitario integrato regionale e' assicurato mediante: a) i contributi di malattia attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 11 dei decreti di riordino; b) la quota del fondo sanitario nazionale integrativo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 12 dei decreti di riordino; c) le entrate derivanti dalla mobilita' sanitaria interregionale; d) le quote di partecipazione al costo delle prestazioni, nonche' le altre entrate dirette delle Aziende, compresi i redditi da patrimonio; e) gli eventuali apporti aggiuntivi posti a carico del bilancio regionale; f) i trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in conto capitale, nonche' gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale o derivanti da alienazioni patrimoniali delle Aziende; g) le entrate spettanti per le attivita' libero-professionali intramurane; h) le entrate derivanti dalle attivita' di polizia amministrativa; i) gli introiti per ogni altra prestazione erogata dalle Aziende a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. 10. Le somme di cui alle lettere a), b), e) del precedente comma, costituiscono il fondo sanitario regionale corrente e quelle di cui alla lettera f) costituiscono il fondo sanitario regionale, in conto capitale. Tali somme sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in quattro distinti capitoli di spesa del bilancio della Regione. Ai predetti capitoli si applica l'art. 36, comma 7 quinquies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. 11. Le risorse di cui al precedente comma 9 sono destinate al finanziamento: a) dei livelli uniformi di assistenza definiti dalla programmazione nazionale e regionale; b) degli investimenti finalizzati alla realizzazione, acquisizione e ammodernamento di strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio, alla salvaguardia e all'incremento del patrimonio, stabiliti con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare; c) degli interventi diretti di competenza della Regione connessi al servizio sanitario regionale. 12. La giunta regionale assegna annualmente alle A.S.L. un finanziamento, la cui misura e' calcolata sulla base della quota capitaria determinata secondo parametri oggettivi, per la copertura dei costi dei servizi erogati direttamente, nonche' per il pagamento delle prestazioni acquistate per i propri assistiti da tutti i soggetti pubblici e privati erogatori accreditati. 13. La Regione con apposito piano annuale preventivo stabilisce i volumi e le tipologie di prestazioni sia di degenza che ambulatoriali che possono essere soddisfatte nella sede pubblica ed in quella privata all'interno di un corretto rapporto di competitivita'. 14. Con provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro la fine dell'anno in corso per 1 anno successivo sono fissati i limiti finanziari attinenti alla spesa ospedaliera specialistica e diagnostica per tutte le strutture, pubbliche e private, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente. 15. La giunta regionale con proprio provvedimento costituisce un fondo e determina le modalita' del suo riparto e assegnazione, finalizzaridolo alla remunerazione delle funzioni non tariffabili. Per il finanziamento dei progetti specifici definiti dagli strumenti della programmazione regionale la giunta regionale definisce le somme a carico del fondo sanitario da attribuire alle Aziende sanitarie con vincolo di destinazione. 16. Le fonti finanziarie delle Aziende sono costituite: a) dalla assegnazione delle quote capitarie e dalla eventuale mobilita' sanitaria attiva per le A.S.L. e dai ricavi delle prestazioni per le Aziende ospedaliere; b) dalle risorse attribuite dalla Regione per remunerare eventuali funzioni non tariffabili; c) dalle quote di partecipazione alle spese dovute dagli assistiti; d) da ogni altro provento o sopravvenienza attiva derivante da contratti per la prestazione di servizi oppuredalla cessione di beni e servizi o provenienti da reddito da patrimonio, lasciti o donazioni, ovvero introitati per attivita' di polizia amministrativa; e) da contributi eventualmente liquidati dalla Regione a titolo di riequilibrio; f) da quote del fondo sanitario regionale a destinazione vincolata per l'attuazione di programmi specifici definiti dagli strumenti della programmazione regionale; g) dalle somme trasferite dagli enti locali alle Aziende per le attivita' socio assistenziali delegate; h) dalle somme trasferite dalla Regione alle Aziende per le attivita' socio assistenziali; i) da eventuali contributi in conto capitale assegnati dalla Regione. 17. I soggetti erogatori, pubblici e privati, sono remunerati direttamente dalle A.S.L. nel cui territorio risiede l'assistito cui e' resa la prestazione sulla scorta di adeguata documentazione. Per gli assistiti provenienti da altre regioni la remunerazione e' effettuata dalla Regione che, con proprio atto, stabilisce le modalita' per la regolazione della compensazione della mobilita' sanitaria attiva e passiva con le regioni di provenienza. La Regione remunera, le eventuali funzioni non tariffabili riconosciute ai soggetti erogatori. 18. Le somme di cui alle lettere g) e h) dei precedente comma 16, nonche' gli oneri delle prestazioni socio-assistenziali a carico rispettivamente degli assistiti e degli enti locali, confluiscono nel fondo sociale dell'Azienda sanitaria e sono indicate in apposito bilancio, separato da quello sanitario. 19. Gli oneri delle prestazioni sanitarie e di quelle socio assistenziali di rilievo sanitario assicurate dalle strutture e dai servizi socio assistenziali di competenza delle Aziende sanitarie sono indicati in separati capitoli di spesa nel bilancio dell'Azienda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a far data dall'ercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 20. Le Aziende possono accedere ad altre forme di credito ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. f) dei decreti di riordino, previa autorizzazione regionale e sulla base di una disciplina da emanarsi con provvedimento della giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.