Art. 14.
                 Il sistema informativo e contabile.
          L'attivita' contrattuale delle Aziende sanitarie
 
  1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta   regionale  emana  le  direttive  necessarie  per  consentire
l'uniformita' nella impostazione dei  sistemi  di  rilevazione  delle
informazioni  necessarie per il governo del sistema, nonche' dei dati
economico-finanziari  delle  Aziende,   definendo   gli   schemi   di
classificazione  secondo  le  normative  comunitarie  e  nazionali in
materia. Le A.S.L.   e le  Aziende  ospedaliere  debbono  dotarsi  di
sistemi  informativi  tali  da  consentire  la  pianificazione  delle
attivita', il controllo di  gestione  e  la  verifica  delle  proprie
attivita'  sotto  il  profilo  della  efficacia  e  della efficienza,
nonche' fornire ogni rappresentazione dei fenomeni  aziendali,  anche
al  fine di soddisfare il debito informativo verso la Regione ed ogni
altra istituzione che ne abbia titolo. Il  mancato  assolvimento  del
debito informativo puo' comportare la cessazione della remunerazione,
anche  a  titolo  di  acconto,  corrisposta  dalle A.S.L. ai soggetti
erogatori o dalla Regione alle A.S.L.
  2.  L'esercizio  delle  Aziende  coincide  con  l'anno  solare.   A
decorrere    dall'esercizio    1998,    ciascuna    Azienda    adotta
obbligatoriamente:
   a) il bilancio di esercizio;
   b) il bilancio preventivo economico annuale;
   c) il bilancio pluriennale di previsione;
e le seguenti scritture obbligatorie:
   a) il libro delle deliberazioni del direttore generale;
   b) il libro delle adunanze del collegio dei revisori;
   c) il libro giornale;
   d) il libro degli inventari;
   e) il libro dei cespiti ammortizzabili;
   f) il repertorio dei contratti.
  3. E' fatto  inoltre  obbligo  di  contabilizzare  separatamente  i
costi, i ricavi ed i proventi derivanti da:
   a)  attivita'  socio assistenziali e attivita' socio assistenziali
di rilievo sanitario assegnate dalla presente legge;
   b) attivita' libero professionale intramuraria;
   c) accordi con le Universita' per le attivita' diverse  da  quelle
assistenziali.
  4.  Il  direttore  generale  deve  redigere il bilancio d'esercizio
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa, predisposti su schemi adottati dalla giunta regionale in
conformita'  a  quanto  previsto  dal  decreto  interministeriale  20
ottobre 1994. Al bilancio di esercizio deve essere allegata anche una
nota  per  l'evidenziazione  delle  spese  del personale. Il bilancio
d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione  patrimoniale  e  finanziaria
dell'Azienda,  nonche'  il  risultato economico dell'esercizio. A tal
fine si applicano i principi  stabiliti  dal  terzo  e  quarto  comma
dell'art.   2423 del codice civile, cosi' come integrato e modificato
dal  decreto  legislativo  9  aprile 1991, n. 127, in particolare, ai
fini di cui al comma 1,  numero  2,  dell'art.  2423-bis  del  codice
civile.  Gli  utili  sono  costituiti  dal  risparmio  prodotto dalla
gestione dell'Azienda, e considerati  quale  risorsa  aggiuntiva  per
l'esercizio  successivo  da  destinare  ad  investimenti,  oppure  ad
incentivi per il personale.  Il direttore generale e' tenuto altresi'
ad adempiere a quanto prescritto dall'art. 30 della  legge  5  agosto
1978, n. 468.
  5. Il bilancio di esercizio annuale delle A.S.L., dei presidi delle
A.S.L.  e  delle  Aziende  ospedaliere viene deliberato dal direttore
generale. Le A.S.L. inviano copia  del  bilancio  di  esercizio  alla
conferenza  dei  sindaci  per le A.S.L., copia e' altresi' depositata
entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello  di  competenza
presso apposito ufficio della Regione ed e' reso pubblico ai sensi di
legge.
  6.   Il   bilancio   preventivo   economico   annuale  fornisce  la
rappresentazione  del  previsto   risultato   economico   complessivo
dell'Azienda  sanitaria  per  l'anno  considerato,  determinato dalla
contrapposizione dei ricavi, dei proventi e dei  costi  di  esercizio
previsti,  nonche'  dalle  variazioni  dello  stato  patrimoniale. Il
bilancio  pluriennale  e'  elaborato   con   riferimento   al   piano
pluriennale  e  agli  altri  strumenti  della programmazione adottati
dalle Aziende e ne rappresenta  l'attuazione  in  termini  economici,
finanziari  e patrimoniali nell'arco considerato. Il suo contenuto e'
articolato per anno ed e' annualmente aggiornato per scorrimento.
  7. Il bilancio pluriennale e il bilancio economico preventivo  sono
deliberati  dal  direttore  generale  entro il 30 novembre di ciascun
anno per l'esercizio successivo e  trasmessi  entro  10  giorni  alla
giunta  regionale  e,  relativamente alle A.S.L., alla conferenza dei
sindaci. Entro tale ultima data va altresi' approvato, con le  stesse
procedure,    il    bilancio   di   previsione   per   le   attivita'
socio-assistenziali.
  8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, la giunta regionale identifica gli indicatori in base ai quali
dichiarare  lo  stato  di  dissesto  delle  A.S.L.  e  delle  Aziende
ospedaliere.  In caso di dissesto, dichiarato con provvedimento della
giunta regionale, il direttore generale decade  dall'incarico  ed  il
suo  rapporto  contrattuale viene risolto di diritto. Al suo posto la
giunta regionale nomina, secondo le modalita' di cui all'art.  1  del
d.l. 27 agosto 1994, n.  512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n.
590,  un  direttore  generale  con  il  compito di adottare, entro 90
giorni  dalla  nomina,  un  piano  di  rientro,  di  durata   massima
triennale,   comprensivo   del  piano  finanziario  e  del  piano  di
riorganizzazione e ristrutturazione dei  servizi,  da  proporre  alla
giunta  regionale  per  la sua approvazione. La gestione del piano e'
affidata allo stesso direttore generale.
  9. La giunta regionale riorganizza il sistema informativo anche  al
fine  di  dare  attuazione all'art. 10 dei decreti di riordino, ed in
particolare di fornire gli elementi conoscitivi necessari per rendere
sistematica la verifica e revisione della qualita' e della  quantita'
delle   prestazioni   e   per   la   valutazione   dell'efficacia   e
dell'efficienza degli interventi  sanitari.  Il  sistema  informativo
socio-sanitario,  articolato  a  livello  regionale  e  locale,  deve
assicurare i flussi informativi verso  il  ministero  della  sanita',
l'ISTAT  e  gli  altri istituti centrali. Esso e' organizzato secondo
criteri  e  modalita'  che  saranno   definiti   entro   180   giorni
dall'approvazione della presente legge con provvedimento della giunta
regionale e secondo i seguenti principi:
   a)  costituire  il  centro di coordinamento operativo delle unita'
periferiche confluenti nel, sistema informativo locale;
   b)  raccogliere  le  informazioni  derivanti   da   tali   unita',
elaborarne  la  sintesi  in  forma omogenea e curarne la trasmissione
agli altri servizi dei settori competenti;
   c)   operare   in   stretto   coordinamento   con   l'osservatorio
epidemiologico  regionale, di cui al successivo comma 10, quale fonte
dei dati che l'osservatorio elabora e  utilizza  per  adempiere  alle
proprie funzioni;
   d)  diffondere  informazioni  provenienti  da  fonti  nazionali  e
comunitarie  sul  territorio   regionale   rendendo   tempestiva   la
diffusione di notizie di carattere scientifico e sanitario.
  10.  Nell'ambito  della  competente direzione generale della giunta
regionale e' organizzato l'osservatorio epidemiologico regionale  con
il compito di:
   a)   promuovere   l'istituzione,  ai  vari  livelli  del  servizio
sanitario  di  opportuni  strumenti  di  osservazione  epidemiologica
secondo una metodologia di rilevzione programmata al fine di produrre
statistiche sanitarie omogenee;
   b)  raccogliere  dai  vari livelli del servizio sanitario dati che
riguardino lo stato di salute  e  la  diffusione  di  malattie  nella
popolazione;
   c) elaborare i dati provenienti dalle Aziende sanitarie al fine di
produrre le statistiche sanitarie correnti;
   d)  fornire  tutte  le  informazioni  di  supporto necessarie alle
diverse direzioni generali della giunta  regionale  per  l'attuazione
delle   attivita'   di   programmazione   sanitaria,  di  valutazione
dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria,  di  controllo
di qualita' delle prestazioni sanitarie;
   e)  acquisire  informazioni  di  interesse epidemiologico da fonti
internazionali, nazionali e regionali;
   f) identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi
delle malattie e di quelle condizioni individuali  e  ambientali  che
predispongono all'insorgenza di malattie;
   g)  programmare  ed  attuare  indagini  rivolte ad approfondire la
conoscenza dei fenomeni di interesse  sanitario  e  al  miglioramento
degli interventi sanitari;
   h)  assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate
agli operatori delle Aziende  sanitarie,  nonche'  la  diffusione  ai
cittadini, per quanto di interesse pubblico.
  L'osservatorio   epidemiologico   regionale   attiva   collegamenti
funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti  dalle  altre
regioni  e  con il laboratorio epidemiologico dell'istituto superiore
di sanita'.
  11. L'attivita' contrattuale delle Aziende  e'  disciplinata  dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nel rispetto
dei  principi  di  imparzialita',  pubblicita'  e  trasparenza  nella
gestione della spesa. La giunta regionale emana direttive  in  ordine
all'attivita'  contrattuale  delle Aziende, approvando anche apposito
schema tipo di regolamento da proporre  alle  Aziende  sanitarie.  Il
personale  in servizio negli ambiti o presidi confluenti nelle A.S.L.
o nelle Aziende ospedaliere  e'  attribuito  alle  medesime  e  viene
utilizzato   dal   direttore   generale   nell'ambito  del  piano  di
organizzazione dell'Azienda.
  12. Presso la competente direzione generale della giunta  regionale
viene  mantenuto  aggiornato  il  ruolo  del  personale  del servizio
sanitario regionale e le variazioni conseguenti anche a  processi  di
mobilita',   previa   informazione   alle   organizzazioni  sindacali
regionali di categoria  maggiormente  rappresentative.  Le  dotazioni
organiche  delle  Aziende  sono approvate e variate con provvedimento
del  direttore  generale,  in  coerenza  alla  metodologia   per   la
determinazione  dei  carichi  di  lavoro  e  con riferimento sia alle
accertate necessita' dei servizi, sia alla disponibilita' di  risorse
economiche,   sentite   le   organizzazioni  sindacali  di  categoria
maggiormente  rappresentative.  L'assunzione  del  personale  avviene
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento applicativo delle
disposizioni di cui all'art. 18 dei decreti di riordino.  I  compensi
per  i  componenti  le  commissioni esaminatrici sono liquidati nella
misura  stabilita  dal  decreto  del  presidente  del  consiglio  dei
ministri 23 marzo 1995, ridotta del 10%.