Art. 14. Il sistema informativo e contabile. L'attivita' contrattuale delle Aziende sanitarie 1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana le direttive necessarie per consentire l'uniformita' nella impostazione dei sistemi di rilevazione delle informazioni necessarie per il governo del sistema, nonche' dei dati economico-finanziari delle Aziende, definendo gli schemi di classificazione secondo le normative comunitarie e nazionali in materia. Le A.S.L. e le Aziende ospedaliere debbono dotarsi di sistemi informativi tali da consentire la pianificazione delle attivita', il controllo di gestione e la verifica delle proprie attivita' sotto il profilo della efficacia e della efficienza, nonche' fornire ogni rappresentazione dei fenomeni aziendali, anche al fine di soddisfare il debito informativo verso la Regione ed ogni altra istituzione che ne abbia titolo. Il mancato assolvimento del debito informativo puo' comportare la cessazione della remunerazione, anche a titolo di acconto, corrisposta dalle A.S.L. ai soggetti erogatori o dalla Regione alle A.S.L. 2. L'esercizio delle Aziende coincide con l'anno solare. A decorrere dall'esercizio 1998, ciascuna Azienda adotta obbligatoriamente: a) il bilancio di esercizio; b) il bilancio preventivo economico annuale; c) il bilancio pluriennale di previsione; e le seguenti scritture obbligatorie: a) il libro delle deliberazioni del direttore generale; b) il libro delle adunanze del collegio dei revisori; c) il libro giornale; d) il libro degli inventari; e) il libro dei cespiti ammortizzabili; f) il repertorio dei contratti. 3. E' fatto inoltre obbligo di contabilizzare separatamente i costi, i ricavi ed i proventi derivanti da: a) attivita' socio assistenziali e attivita' socio assistenziali di rilievo sanitario assegnate dalla presente legge; b) attivita' libero professionale intramuraria; c) accordi con le Universita' per le attivita' diverse da quelle assistenziali. 4. Il direttore generale deve redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, predisposti su schemi adottati dalla giunta regionale in conformita' a quanto previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 1994. Al bilancio di esercizio deve essere allegata anche una nota per l'evidenziazione delle spese del personale. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda, nonche' il risultato economico dell'esercizio. A tal fine si applicano i principi stabiliti dal terzo e quarto comma dell'art. 2423 del codice civile, cosi' come integrato e modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in particolare, ai fini di cui al comma 1, numero 2, dell'art. 2423-bis del codice civile. Gli utili sono costituiti dal risparmio prodotto dalla gestione dell'Azienda, e considerati quale risorsa aggiuntiva per l'esercizio successivo da destinare ad investimenti, oppure ad incentivi per il personale. Il direttore generale e' tenuto altresi' ad adempiere a quanto prescritto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il bilancio di esercizio annuale delle A.S.L., dei presidi delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere viene deliberato dal direttore generale. Le A.S.L. inviano copia del bilancio di esercizio alla conferenza dei sindaci per le A.S.L., copia e' altresi' depositata entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di competenza presso apposito ufficio della Regione ed e' reso pubblico ai sensi di legge. 6. Il bilancio preventivo economico annuale fornisce la rappresentazione del previsto risultato economico complessivo dell'Azienda sanitaria per l'anno considerato, determinato dalla contrapposizione dei ricavi, dei proventi e dei costi di esercizio previsti, nonche' dalle variazioni dello stato patrimoniale. Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento al piano pluriennale e agli altri strumenti della programmazione adottati dalle Aziende e ne rappresenta l'attuazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco considerato. Il suo contenuto e' articolato per anno ed e' annualmente aggiornato per scorrimento. 7. Il bilancio pluriennale e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre di ciascun anno per l'esercizio successivo e trasmessi entro 10 giorni alla giunta regionale e, relativamente alle A.S.L., alla conferenza dei sindaci. Entro tale ultima data va altresi' approvato, con le stesse procedure, il bilancio di previsione per le attivita' socio-assistenziali. 8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale identifica gli indicatori in base ai quali dichiarare lo stato di dissesto delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere. In caso di dissesto, dichiarato con provvedimento della giunta regionale, il direttore generale decade dall'incarico ed il suo rapporto contrattuale viene risolto di diritto. Al suo posto la giunta regionale nomina, secondo le modalita' di cui all'art. 1 del d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, un direttore generale con il compito di adottare, entro 90 giorni dalla nomina, un piano di rientro, di durata massima triennale, comprensivo del piano finanziario e del piano di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi, da proporre alla giunta regionale per la sua approvazione. La gestione del piano e' affidata allo stesso direttore generale. 9. La giunta regionale riorganizza il sistema informativo anche al fine di dare attuazione all'art. 10 dei decreti di riordino, ed in particolare di fornire gli elementi conoscitivi necessari per rendere sistematica la verifica e revisione della qualita' e della quantita' delle prestazioni e per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi sanitari. Il sistema informativo socio-sanitario, articolato a livello regionale e locale, deve assicurare i flussi informativi verso il ministero della sanita', l'ISTAT e gli altri istituti centrali. Esso e' organizzato secondo criteri e modalita' che saranno definiti entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con provvedimento della giunta regionale e secondo i seguenti principi: a) costituire il centro di coordinamento operativo delle unita' periferiche confluenti nel, sistema informativo locale; b) raccogliere le informazioni derivanti da tali unita', elaborarne la sintesi in forma omogenea e curarne la trasmissione agli altri servizi dei settori competenti; c) operare in stretto coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale, di cui al successivo comma 10, quale fonte dei dati che l'osservatorio elabora e utilizza per adempiere alle proprie funzioni; d) diffondere informazioni provenienti da fonti nazionali e comunitarie sul territorio regionale rendendo tempestiva la diffusione di notizie di carattere scientifico e sanitario. 10. Nell'ambito della competente direzione generale della giunta regionale e' organizzato l'osservatorio epidemiologico regionale con il compito di: a) promuovere l'istituzione, ai vari livelli del servizio sanitario di opportuni strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevzione programmata al fine di produrre statistiche sanitarie omogenee; b) raccogliere dai vari livelli del servizio sanitario dati che riguardino lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione; c) elaborare i dati provenienti dalle Aziende sanitarie al fine di produrre le statistiche sanitarie correnti; d) fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alle diverse direzioni generali della giunta regionale per l'attuazione delle attivita' di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualita' delle prestazioni sanitarie; e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali; f) identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza di malattie; g) programmare ed attuare indagini rivolte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario e al miglioramento degli interventi sanitari; h) assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle Aziende sanitarie, nonche' la diffusione ai cittadini, per quanto di interesse pubblico. L'osservatorio epidemiologico regionale attiva collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'istituto superiore di sanita'. 11. L'attivita' contrattuale delle Aziende e' disciplinata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza nella gestione della spesa. La giunta regionale emana direttive in ordine all'attivita' contrattuale delle Aziende, approvando anche apposito schema tipo di regolamento da proporre alle Aziende sanitarie. Il personale in servizio negli ambiti o presidi confluenti nelle A.S.L. o nelle Aziende ospedaliere e' attribuito alle medesime e viene utilizzato dal direttore generale nell'ambito del piano di organizzazione dell'Azienda. 12. Presso la competente direzione generale della giunta regionale viene mantenuto aggiornato il ruolo del personale del servizio sanitario regionale e le variazioni conseguenti anche a processi di mobilita', previa informazione alle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative. Le dotazioni organiche delle Aziende sono approvate e variate con provvedimento del direttore generale, in coerenza alla metodologia per la determinazione dei carichi di lavoro e con riferimento sia alle accertate necessita' dei servizi, sia alla disponibilita' di risorse economiche, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'assunzione del personale avviene secondo le modalita' stabilite dal regolamento applicativo delle disposizioni di cui all'art. 18 dei decreti di riordino. I compensi per i componenti le commissioni esaminatrici sono liquidati nella misura stabilita dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 marzo 1995, ridotta del 10%.