Art. 2.
                     Le Aziende sanitarie locali
 
  1.  La  Regione  istituisce  le Aziende sanitarie in applicazione a
quanto previsto dai  decreti  di  riordino  ed  individua  gli  altri
soggetti   erogatori   dei   servizi   sanitari   e  socio  sanitari,
specificando i requisiti per la autorizzazione alla erogazione  delle
prestazioni.   Le   Aziende   sanitarie   territoriali   assumono  la
denominazione di "Azienda sanitaria locale" (A.S.L.).
  2.  La  Regione,  sentite  le   province,   modifica   gli   ambiti
territoriali  delle USSL cosi' come definiti dalla legge regionale 15
settembre 1993, n. 28, ed istituisce le seguenti A.S.L., per ciascuna
delle quali viene indicata a fianco la sede legale provvisoria:
  - A.S.L. della provincia di Bergamo
                    Sede provvisoria di Bergamo;
  - A.S.L. della provincia di Brescia
                    Sede provvisoria di Brescia;
  - A.S.L. della provincia di Como
                      Sede provvisoria di Como;
  - A.S.L. della provincia di Cremona
                    Sede provvisoria di Cremona;
  - A.S.L. della provincia di Lecco
                     Sede provvisoria di Lecco;
  - A.S.L. della provincia di Lodi
                      Sede provvisoria di Lodi;
  - A.S.L. della provincia di Mantova
                    Sede provvisoria di Mantova;
  - A.S.L. della citta' di Milano
                     Sede provvisoria di Milano;
  - A.S.L. della provincia di Milano 1
                    Sede provvisoria di Legnano;
  - A.S.L. della provincia di Milano 2
                   Sede provvisoria di Melegnano;
  - A.S.L. della provincia di Milano 3
                     Sede provvisoria di Monza;
  - A.S.L. della provincia di Pavia
                     Sede provvisoria di Pavia;
  - A.S.L. della provincia di Sondrio
                    Sede provvisoria di Sondrio;
  - A.S.L. della provincia di Varese
                     Sede provvisoria di Varese.
  3.   Gli   ambiti  territoriali  delle  A.S.L.  coincidono  con  le
circoscrizioni delle province, esclusion fatta per San  Colombano  al
Lambro,  che  fa parte integrante della A.S.L. di Lodi. Per le A.S.L.
di Milano, gli ambiti territoriali restano cosi' definiti:
  - A.S.L. della citta' di Milano, con  sede  provvisoria  a  Milano,
coincide con il territorio del comune di Milano;
  -  A.S.L. di Milano 1, con sede provvisoria a Legnano, comprende il
territorio dei comuni di:
   Assago - Buccinasco - Cesano Boscone - Corsico - Cusago - Trezzano
sul Naviglio - Bollate - Cesate - Garbagnate Milanese  -  Limbiate  -
Novate  Milanese  -  Paderno  Dugnano  -  Senago  - Arese Cornaredo -
Lainate - Pero - Pogliano  Milanese  -  Pregnana  Milanese  -  Rho  -
Settimo  Milanese  -  Vanzago - Arconate - Bernate Ticino - Buscate -
Busto Garolfo -  Canegrate  -  Casorezzo  -  Castano  Primo  -  Cerro
Maggiore  -  Cuggiono  -  Dairago  -  Inveruno  - Legnano - Magnago -
Nerviano - Nosate - Parabiago - Rescaldina - Robechetto Induno  -  S.
Giorgio  su  Legnano  -  S. Vittore Olona - Turbigo - Villa Cortese -
Vanzaghello - Abbiategrasso - Albairate - Arluno - Bareggio -  Besate
-  Boffalora  Sopra  Ticino  - Bubbiano - Calvignasco - Cassinetta di
Lugagnano - Cisliano - Corbetta - Gaggiano - Gudo Visconti -  Magenta
-  Marcallo  Casone  - Mesero - Morimondo - Motta Visconti - Ossona -
Ozzero - Robecco sul Naviglio - Rosate - S. Stefano Ticino - Sedriano
- Vermezzo - Vittuone - Zelo Surrigone - Ceriano Laghetto -  Cogliate
- Lazzate - Misinto - Solaro;
  -  A.S.L.  di Milano 2, con sede provvisoria a Melegnano, comprende
il territorio dei comuni di:
   Basiglio  -  Binasco  - Casarile - Lacchiarella - Locate Triulzi -
Noviglio - Opera - Pieve Emanuele - Rozzano -  Vernate  -  Zibido  S.
Giacomo - Carpiano - Cerro al Lambro - Coltura - Dresano - Mediglia -
Melegnano  -  Pantigliate  -  Paullo - Peschiera Borromeo - S. Donato
Milanese - S. Giuliano Milanese - S. Zenone al Lambro  -  Tribiano  -
Vizzolo  Predabissi  -  Bellinzago  Lombardo  -  Bussero - Cambiago -
Carugate - Cassano  d'Adda  -  Cassina  de'  Pecchi  -  Cernusco  sul
Naviglio  - Gessate - Gorgonzola - Inzago - Liscate - Melzo - Pessano
con Bornago - Pioltello - Pozzuolo Martesana -  Rodano  -  Segrate  -
Settala - Trucazzano - Vignate - Vimodrone;
  -  A.S.L.  di  Milano 3, con sede provvisoria a Monza, comprende il
territorio dei comuni di:
   Agrate Brianza  -  Aicurzio  -  Arcore  -  Basiano  -  Bellusco  -
Bernareggio  -  Burago  di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago -
Carnate - Cavenago Brianza - Concorezzo - Cornate d'Adda - Correzzana
- Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago  -  Ornago  -  Pozzo  d'Adda  -
Roncello  -  Ronco  Briantino  -  Sulbiate  -  Trezzano Rosa - Trezzo
sull'Adda - Usmate Velate - Vaprio d'Adda -  Vimercate  -  Albiate  -
Besana  Brianza  -  Biassono - Briosco - Brugherio - Carate Brianza -
Lissone - Macherio - Monza - Renate - Sovico - Triuggio -  Vedano  al
Lambro  - Veduggio Colzano - Verano Brianza - Villasanta - Barlassina
- Bovisio Masciago - Cesano Maderno - Desio - Giussano - Lentate  sul
Seveso - Meda - Muggio' - Nova Milanese - Seregno - Seveso - Varedo -
Bresso  -  Cinisello  Balsamo  -  Cologno  Monzese - Cormano - Cusano
Milanino - Sesto San Giovanni.
  4. Le A.S.L. tutelano la salute dei cittadini garantendo i  livelli
di  assistenza  definiti  dalla  programmazione sanitaria nazionale e
regionale a tutti coloro che ne hanno titolo, anche se  residenti  in
ambiti  territoriali diversi dalla Regione. Le A.S.L. assicurano tali
livelli  principalmente  attraverso  l'attivazione  con  i   soggetti
erogatori  pubblici  o  privati  degli  accordi previsti dall'art. 8,
comma 5, dei decreti di riordino.
  5. Fermo il principio della libera scelta da parte  del  cittadino,
le  A.S.L.  provvedono, altresi', a gestire direttamente l'erogazione
delle  prestazioni  ritenute  necessarie  per  soddisfare  i  livelli
uniformi  di  assistenza non affidati a professionisti titolari delle
convenzioni di cui all'art. 8, comma 1, dei decreti di riordino,  non
acquisite  dai  soggetti  erogatori pubblici o privati accreditati di
cui all'art.  8, comma 5, dei decreti di riordino  e  non  altrimenti
assicurate da terzi.
  6.  Le  A.S.L.,  soddisfatte  prioritariamente  le  necessita'  del
servizio sanitario regionale, possono produrre e rendere  disponibili
a  terzi, contro corrispettivo, volumi di prestazioni o altri servizi
sanitari, fermo in ogni caso il vincolo  di  pareggio  del  bilancio.
Sono  assegnate  altresi'  alle  A.S.L.  che le esercitano tramite il
dipartimento per le A.S.S.I., istituito ai sensi del successivo  art.
8, le seguenti funzioni:
   a) la predisposizione degli atti di programmazione, integrazione e
coordinamento  in  ambito  socio-assistenziale  per  l'intera zona di
competenza;
   b) la  competenza  programmatoria  e  gestionale  delle  attivita'
socio-assistenziali  di  rilievo  sanitario  afferenti l'area materno
infantile   e   dell'eta'   evolutiva,   la    tossicodipendenza    e
l'alcooldipendenza,   l'assistenza  ai  disabili,  l'assistenza  agli
anziani non autosufficienti;
   c)  la  gestione  delle attivita' socio-assistenziali delegate dai
comuni, assicurando che  queste  non  gravino  sul  fondo  sanita'rio
regionale;
   d)  la gestione delle attivita' socio-assistenziali delegate dalle
province, assicurando che queste  non  gravino  sul  fondo  sanitario
regionale.
  7.  Le  A.S.L. esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e
controllo  di  tutte  le  unita'  d'offerta,  pubbliche  e   private,
socioassistenziali   e   socio-sanitarie,   nonche'   l'attivita'  di
vigilanza sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private  di
assistenza   e  beneficenza,  sulle  organizzazioni  di  volontariato
operanti nel settore socio-assistenziale e sulle  persone  giuridiche
private  operanti nel settore socio-assistenziale, gia' delegate alla
Regione ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
  8. I rapporti tra le A.S.L., i comuni e le province  sono  regolati
da  convenzioni  stipulate  sulla  base  di  direttive  di  carattere
vincolativo deliberate dalla giunta regionale, sentita la  competente
commissione  consiliare,  nel  termine  di  90  giorni  dalla data di
entrata in vigore del regolamento di funzionamento  del  dipartimento
per le A.S.S.I.
  9. Le convenzioni di cui al precedente comma 8 stabiliscono:
   a)  la  natura  dei compiti e delle funzioni delegate alla A.S.L.,
nonche' la quantita' e la qualita' dei servizi  e  delle  prestazioni
che l'A.S.L. deve assicurare;
   b)  l'entita'  delle  risorse  finanziarie  attribuite alla A.S.L.
dagli enti  deleganti  a  copertura  di  tutti  i  costi  diretti  ed
indiretti  discendenti  dall'esercizio  dei  compiti e delle funzioni
delegate.