Art. 2. Le Aziende sanitarie locali 1. La Regione istituisce le Aziende sanitarie in applicazione a quanto previsto dai decreti di riordino ed individua gli altri soggetti erogatori dei servizi sanitari e socio sanitari, specificando i requisiti per la autorizzazione alla erogazione delle prestazioni. Le Aziende sanitarie territoriali assumono la denominazione di "Azienda sanitaria locale" (A.S.L.). 2. La Regione, sentite le province, modifica gli ambiti territoriali delle USSL cosi' come definiti dalla legge regionale 15 settembre 1993, n. 28, ed istituisce le seguenti A.S.L., per ciascuna delle quali viene indicata a fianco la sede legale provvisoria: - A.S.L. della provincia di Bergamo Sede provvisoria di Bergamo; - A.S.L. della provincia di Brescia Sede provvisoria di Brescia; - A.S.L. della provincia di Como Sede provvisoria di Como; - A.S.L. della provincia di Cremona Sede provvisoria di Cremona; - A.S.L. della provincia di Lecco Sede provvisoria di Lecco; - A.S.L. della provincia di Lodi Sede provvisoria di Lodi; - A.S.L. della provincia di Mantova Sede provvisoria di Mantova; - A.S.L. della citta' di Milano Sede provvisoria di Milano; - A.S.L. della provincia di Milano 1 Sede provvisoria di Legnano; - A.S.L. della provincia di Milano 2 Sede provvisoria di Melegnano; - A.S.L. della provincia di Milano 3 Sede provvisoria di Monza; - A.S.L. della provincia di Pavia Sede provvisoria di Pavia; - A.S.L. della provincia di Sondrio Sede provvisoria di Sondrio; - A.S.L. della provincia di Varese Sede provvisoria di Varese. 3. Gli ambiti territoriali delle A.S.L. coincidono con le circoscrizioni delle province, esclusion fatta per San Colombano al Lambro, che fa parte integrante della A.S.L. di Lodi. Per le A.S.L. di Milano, gli ambiti territoriali restano cosi' definiti: - A.S.L. della citta' di Milano, con sede provvisoria a Milano, coincide con il territorio del comune di Milano; - A.S.L. di Milano 1, con sede provvisoria a Legnano, comprende il territorio dei comuni di: Assago - Buccinasco - Cesano Boscone - Corsico - Cusago - Trezzano sul Naviglio - Bollate - Cesate - Garbagnate Milanese - Limbiate - Novate Milanese - Paderno Dugnano - Senago - Arese Cornaredo - Lainate - Pero - Pogliano Milanese - Pregnana Milanese - Rho - Settimo Milanese - Vanzago - Arconate - Bernate Ticino - Buscate - Busto Garolfo - Canegrate - Casorezzo - Castano Primo - Cerro Maggiore - Cuggiono - Dairago - Inveruno - Legnano - Magnago - Nerviano - Nosate - Parabiago - Rescaldina - Robechetto Induno - S. Giorgio su Legnano - S. Vittore Olona - Turbigo - Villa Cortese - Vanzaghello - Abbiategrasso - Albairate - Arluno - Bareggio - Besate - Boffalora Sopra Ticino - Bubbiano - Calvignasco - Cassinetta di Lugagnano - Cisliano - Corbetta - Gaggiano - Gudo Visconti - Magenta - Marcallo Casone - Mesero - Morimondo - Motta Visconti - Ossona - Ozzero - Robecco sul Naviglio - Rosate - S. Stefano Ticino - Sedriano - Vermezzo - Vittuone - Zelo Surrigone - Ceriano Laghetto - Cogliate - Lazzate - Misinto - Solaro; - A.S.L. di Milano 2, con sede provvisoria a Melegnano, comprende il territorio dei comuni di: Basiglio - Binasco - Casarile - Lacchiarella - Locate Triulzi - Noviglio - Opera - Pieve Emanuele - Rozzano - Vernate - Zibido S. Giacomo - Carpiano - Cerro al Lambro - Coltura - Dresano - Mediglia - Melegnano - Pantigliate - Paullo - Peschiera Borromeo - S. Donato Milanese - S. Giuliano Milanese - S. Zenone al Lambro - Tribiano - Vizzolo Predabissi - Bellinzago Lombardo - Bussero - Cambiago - Carugate - Cassano d'Adda - Cassina de' Pecchi - Cernusco sul Naviglio - Gessate - Gorgonzola - Inzago - Liscate - Melzo - Pessano con Bornago - Pioltello - Pozzuolo Martesana - Rodano - Segrate - Settala - Trucazzano - Vignate - Vimodrone; - A.S.L. di Milano 3, con sede provvisoria a Monza, comprende il territorio dei comuni di: Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiano - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago - Carnate - Cavenago Brianza - Concorezzo - Cornate d'Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - Pozzo d'Adda - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzo sull'Adda - Usmate Velate - Vaprio d'Adda - Vimercate - Albiate - Besana Brianza - Biassono - Briosco - Brugherio - Carate Brianza - Lissone - Macherio - Monza - Renate - Sovico - Triuggio - Vedano al Lambro - Veduggio Colzano - Verano Brianza - Villasanta - Barlassina - Bovisio Masciago - Cesano Maderno - Desio - Giussano - Lentate sul Seveso - Meda - Muggio' - Nova Milanese - Seregno - Seveso - Varedo - Bresso - Cinisello Balsamo - Cologno Monzese - Cormano - Cusano Milanino - Sesto San Giovanni. 4. Le A.S.L. tutelano la salute dei cittadini garantendo i livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale a tutti coloro che ne hanno titolo, anche se residenti in ambiti territoriali diversi dalla Regione. Le A.S.L. assicurano tali livelli principalmente attraverso l'attivazione con i soggetti erogatori pubblici o privati degli accordi previsti dall'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino. 5. Fermo il principio della libera scelta da parte del cittadino, le A.S.L. provvedono, altresi', a gestire direttamente l'erogazione delle prestazioni ritenute necessarie per soddisfare i livelli uniformi di assistenza non affidati a professionisti titolari delle convenzioni di cui all'art. 8, comma 1, dei decreti di riordino, non acquisite dai soggetti erogatori pubblici o privati accreditati di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino e non altrimenti assicurate da terzi. 6. Le A.S.L., soddisfatte prioritariamente le necessita' del servizio sanitario regionale, possono produrre e rendere disponibili a terzi, contro corrispettivo, volumi di prestazioni o altri servizi sanitari, fermo in ogni caso il vincolo di pareggio del bilancio. Sono assegnate altresi' alle A.S.L. che le esercitano tramite il dipartimento per le A.S.S.I., istituito ai sensi del successivo art. 8, le seguenti funzioni: a) la predisposizione degli atti di programmazione, integrazione e coordinamento in ambito socio-assistenziale per l'intera zona di competenza; b) la competenza programmatoria e gestionale delle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario afferenti l'area materno infantile e dell'eta' evolutiva, la tossicodipendenza e l'alcooldipendenza, l'assistenza ai disabili, l'assistenza agli anziani non autosufficienti; c) la gestione delle attivita' socio-assistenziali delegate dai comuni, assicurando che queste non gravino sul fondo sanita'rio regionale; d) la gestione delle attivita' socio-assistenziali delegate dalle province, assicurando che queste non gravino sul fondo sanitario regionale. 7. Le A.S.L. esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo di tutte le unita' d'offerta, pubbliche e private, socioassistenziali e socio-sanitarie, nonche' l'attivita' di vigilanza sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, sulle organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sulle persone giuridiche private operanti nel settore socio-assistenziale, gia' delegate alla Regione ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 8. I rapporti tra le A.S.L., i comuni e le province sono regolati da convenzioni stipulate sulla base di direttive di carattere vincolativo deliberate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di funzionamento del dipartimento per le A.S.S.I. 9. Le convenzioni di cui al precedente comma 8 stabiliscono: a) la natura dei compiti e delle funzioni delegate alla A.S.L., nonche' la quantita' e la qualita' dei servizi e delle prestazioni che l'A.S.L. deve assicurare; b) l'entita' delle risorse finanziarie attribuite alla A.S.L. dagli enti deleganti a copertura di tutti i costi diretti ed indiretti discendenti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni delegate.