Art. 3. Le Aziende ospedaliere 1. Le Aziende ospedaliere definite di rilievo nazionale e gia' costituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, dei decreti di riordino, alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro natura giuridica. Conservano altresi' la loro natura giuridica di Aziende ospedaliere di interesse regionale quelle gia' costituite ai sensi dell'art. 4, comma 4, dei decreti di riordino alla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione potra' costituire ulteriori Aziende ospedaliere con riferimento alle previsioni di cui art. 4, comma 4, dei decreti di riordino. 2. In vista di una piena razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e specialistici, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, da depositare nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, determina le afferenze di presidi e strutture sanitarie alle A.S.L. o alle Aziende ospedaliere, disponendone le relative incorporazioni. 3. Nel caso di incorporazione di presidi o strutture sanitarie nelle A.S.L., le stesse assicurano i livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale attraverso la gestione diretta delle attivita' sanitarie e socio-assistenziali attribuite dalle leggi o dalla programmazione regionale e delegate dai comuni, nonche' attraverso i rapporti definiti dall'art. 2, commi 4 e 5 della presente legge. 4. Le Aziende ospedaliere esercitano attivita' sanitarie ospedaliere e specialistiche. Soddisfatte prioritariamente le necessita' del servizio sanitario regionale e fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio, le Aziende ospedaliere possono produrre e rendere contro corrispettivo a terzi oppure a soggetti erogatori accreditati, nonche' ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria, prestazioni od altri servizi sanitari. 5. Nel rispetto della precipua attivita' di ricerca che e' loro affidata, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico concorrono alla realizzazione dei livelli di assistenza definiti dalla presente legge.