Art. 3.
                       Le Aziende ospedaliere
 
  1. Le Aziende ospedaliere definite  di  rilievo  nazionale  e  gia'
costituite  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2, dei decreti di riordino,
alla data di entrata in vigore della presente  legge,  conservano  la
loro  natura  giuridica. Conservano altresi' la loro natura giuridica
di Aziende ospedaliere di interesse regionale quelle gia'  costituite
ai  sensi  dell'art. 4, comma 4, dei decreti di riordino alla data di
entrata in vigore della presente legge. La Regione potra'  costituire
ulteriori  Aziende ospedaliere con riferimento alle previsioni di cui
art. 4, comma 4, dei decreti di riordino.
  2. In vista di una piena razionalizzazione dell'organizzazione  dei
servizi  sanitari  ospedalieri  e  specialistici,  nel  termine di 60
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
consiglio   regionale,   su   proposta  della  giunta  regionale,  da
depositare nel termine di 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  legge  stessa,  determina  le afferenze di presidi e strutture
sanitarie alle A.S.L. o alle  Aziende  ospedaliere,  disponendone  le
relative incorporazioni.
  3.  Nel  caso  di  incorporazione  di presidi o strutture sanitarie
nelle A.S.L., le stesse assicurano i livelli di  assistenza  definiti
dalla  programmazione  sanitaria  nazionale e regionale attraverso la
gestione diretta  delle  attivita'  sanitarie  e  socio-assistenziali
attribuite  dalle  leggi  o dalla programmazione regionale e delegate
dai comuni, nonche' attraverso i rapporti definiti dall'art. 2, commi
4 e 5 della presente legge.
  4.   Le   Aziende   ospedaliere   esercitano   attivita'  sanitarie
ospedaliere  e  specialistiche.   Soddisfatte   prioritariamente   le
necessita'  del  servizio  sanitario  regionale  e  fermo restando il
vincolo del pareggio di  bilancio,  le  Aziende  ospedaliere  possono
produrre  e  rendere  contro  corrispettivo a terzi oppure a soggetti
erogatori accreditati, nonche' ai gestori delle forme integrative  di
assistenza sanitaria, prestazioni od altri servizi sanitari.
  5.  Nel  rispetto  della  precipua attivita' di ricerca che e' loro
affidata, gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico
concorrono  alla  realizzazione  dei  livelli  di assistenza definiti
dalla presente legge.