Art. 4.
             Gli altri soggetti erogatori di prestazioni
 
  1. Sul  territorio  della  Regione  nessuna  struttura  pubblica  o
privata  puo'  esercitare  attivita'  sanitaria se priva di specifica
autorizzazione rilasciata dalla Regione o  dalla  A.S.L.  secondo  la
vigente normativa statale e regionale.
  2.   Le  istituzioni  accreditate  pubbliche  o  private  esercenti
attivita' di residenza sanitaria assistenziale, di  seguito  indicata
come  R.S.A., possono esercitare attivita' sanitarie, ove autorizzate
dalle   funzioni   loro   attribuite   dal    vigente    ordinamento.
L'accreditamento  e'  condizione inderogabile affinche' siano posti a
carico  del  fondo  sanitario  regionale  gli  oneri  relativi   alle
prestazioni   sanitarie   e   di  quelli  relativi  alle  prestazioni
socio-assistenziali di rilievo sanitario.
  3. Le strutture accreditate esercenti attivita' ai sensi  dell'art.
26  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833, esercitano la propria
attivita' nell'ambito dell'A.S.L., cui sono  attribuite  le  relative
competenze del settore.
  4.   La   giunta   regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente, entro il termine previsto dal  d.P.R.  14  gennaio  1997,
delibera  le  condizioni  e  le  modalita'  di  accreditamento  delle
strutture pubbliche e private e, per ognistruttura  accreditata  alla
erogazione  delle  prestazioni  di  riabilitazione  extra ospedaliera
ovvero alle prestazioni erogate dalle R.S.A., la quantita' e qualita'
delle  prestazioni  sanitarie  e  di  rilievo  sanitario  erogate,  i
relativi  corrispettivi  e le modalita' di pagamento. Le R.S.A. e gli
istituti esercenti attivita' ai sensi dell'art.  26  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833,  sono accreditati con le procedure previste
all'art.  12  della  presente   legge.   Le   strutture   accreditate
concorrono,  in  conformita'  al  principio  della  piena parita' dei
dritti tra soggetti  pubblici  e  privati,  al  sistema  dei  servizi
socio-sanitari integrati.
  5.  Le  R.S.A.  non  possono  esercitare  compiti  esclusivi  delle
strutture  ospedaliere.  Le  attivita'  specialistiche  ambulatoriali
potranno  essere  esercitate dalle sole istituzioni individuate dalla
Regione come svolgenti prevalenti attivita' sanitarie.
  6. Le tariffe riconosciute alle R.S.A. per le attivita' sanitarie e
di rilievo sanitario debbono essere determinate sulla base  di  costi
standard prefissati dalla Regione.
  7.  La  Regione  favorisce,  senza  oneri per il bilancio pubblico,
l'esercizio di forme integrative di assistenza sanitaria anche per il
tramite di forme assicurative e mutualistiche per le finalita' di cui
all'art. 9 dei decreti di riordino.