Art. 4. Gli altri soggetti erogatori di prestazioni 1. Sul territorio della Regione nessuna struttura pubblica o privata puo' esercitare attivita' sanitaria se priva di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla A.S.L. secondo la vigente normativa statale e regionale. 2. Le istituzioni accreditate pubbliche o private esercenti attivita' di residenza sanitaria assistenziale, di seguito indicata come R.S.A., possono esercitare attivita' sanitarie, ove autorizzate dalle funzioni loro attribuite dal vigente ordinamento. L'accreditamento e' condizione inderogabile affinche' siano posti a carico del fondo sanitario regionale gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e di quelli relativi alle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario. 3. Le strutture accreditate esercenti attivita' ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, esercitano la propria attivita' nell'ambito dell'A.S.L., cui sono attribuite le relative competenze del settore. 4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il termine previsto dal d.P.R. 14 gennaio 1997, delibera le condizioni e le modalita' di accreditamento delle strutture pubbliche e private e, per ognistruttura accreditata alla erogazione delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera ovvero alle prestazioni erogate dalle R.S.A., la quantita' e qualita' delle prestazioni sanitarie e di rilievo sanitario erogate, i relativi corrispettivi e le modalita' di pagamento. Le R.S.A. e gli istituti esercenti attivita' ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono accreditati con le procedure previste all'art. 12 della presente legge. Le strutture accreditate concorrono, in conformita' al principio della piena parita' dei dritti tra soggetti pubblici e privati, al sistema dei servizi socio-sanitari integrati. 5. Le R.S.A. non possono esercitare compiti esclusivi delle strutture ospedaliere. Le attivita' specialistiche ambulatoriali potranno essere esercitate dalle sole istituzioni individuate dalla Regione come svolgenti prevalenti attivita' sanitarie. 6. Le tariffe riconosciute alle R.S.A. per le attivita' sanitarie e di rilievo sanitario debbono essere determinate sulla base di costi standard prefissati dalla Regione. 7. La Regione favorisce, senza oneri per il bilancio pubblico, l'esercizio di forme integrative di assistenza sanitaria anche per il tramite di forme assicurative e mutualistiche per le finalita' di cui all'art. 9 dei decreti di riordino.