Art. 5. Il concorso delle universita' alla erogazione delle attivita' sanitarie 1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dall'art. 6 dei decreti di riordino, la Regione e le singole universita', sulla base di linee guida definite d'intesa, stipulano appositi protocolli. 2. I protocolli, di cui al precedente comma 1, sono finalizzati a: a) definire i criteri di stipula delle convenzioni attuative con le Aziende sanitarie e gli altri soggetti accreditati; b) regolamentare l'apporto delle facolta' di medicina e chirurgia alle attivita' assistenziali, presso i soggetti pubblici e privati accreditati nel pieno rispetto dei principi sanciti nella carta dei diritti sanitari del cittadino, approvata con decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 maggio 1995. 3. Le universita' contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione del piano sanitario regionale.