Art. 5.
            Il concorso delle universita' alla erogazione
                      delle attivita' sanitarie
 
  1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali e di quanto  previsto
dall'art.  6  dei  decreti  di  riordino,  la  Regione  e  le singole
universita', sulla base di linee guida definite  d'intesa,  stipulano
appositi protocolli.
  2. I protocolli, di cui al precedente comma 1, sono finalizzati a:
   a)  definire  i criteri di stipula delle convenzioni attuative con
le Aziende sanitarie e gli altri soggetti accreditati;
   b) regolamentare l'apporto delle facolta' di medicina e  chirurgia
alle  attivita'  assistenziali,  presso i soggetti pubblici e privati
accreditati nel pieno rispetto dei principi sanciti nella  carta  dei
diritti  sanitari del cittadino, approvata con decreto del presidente
del consiglio dei ministri 19 maggio 1995.
  3.  Le  universita'  contribuiscono,  per  quanto  di   competenza,
all'elaborazione del piano sanitario regionale.