Art. 6. L'integrazione dei servizi socio-sanitari e le competenze degli enti locali 1. L'integrazione delle attivita' e delle funzioni sanitarie con quelle dei servizi socio-assistenziali e' perseguita come obiettivo prioritario e qualificante della rete dei servizi ordinati alla tutela della salute dei cittadini. Tale obiettivo si realizza attraverso la gestione integrata dei servizi secondo le modalita' indicate dalla presente legge. 2. Concorrono alla realizzazione dell'integrazione sociosanitaria i soggetti pubblici e privati, secondo le specifiche competenze e peculiarita'. Esclusi i casi per i quali la legge prevede la gratuita' del servizio, e' comunque previsto il concorso economico dell'utente, fatta salva la facolta' da parte del comune di rivalersi nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo. 3. Il piano regionale socio-sanitario fornisce le indicazioni per la determinazione della misura del concorso economico dell'utente. 4. Alle province sono attribuite le seguenti competenze in aggiunta alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed a quelle gia' previste dalla legislazione regionale: a) pareri sull'articolazione territoriale delle A.S.L.; b) compiti di supporto tecnico per la rilevazione dei fabbisogni formativi del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario e, nell'ambito dei criteri definiti dalla Regione, la programmazione degli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, assicurandone la realizzazione; c) le autorizzazioni e le revoche di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali. 5. Le province, per lo svolgimento delle competenze di cui al precedente comma 4 si avvalgono, per quanto e' ritenuto necessario, del dipartimento per le A.S.S.I. della A.S.L. di riferimento. In tal caso i rapporti sono regolati da una convenzione intercorrente tra la provincia e l'A.S.L. 6. Le province, mediante convenzioni con i comuni o con le A.S.L. competenti per territorio assicurano le attivita' socio-assistenziali di cui all'art. 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67. 7. I comuni, attraverso la conferenza dei sindaci del territorio di ciascuna A.S.L.: a) provvedono alla formulazione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attivita'; b) esaminano i bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio, rimettendo alla Regione le relative osservazioni; c) verificano lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, trasmettendo le proposte e le valutazioni al direttore generale ed alla Regione. I comuni, attraverso l'assemblea dei sindaci, o una rappresentanza autonomamente determinata dagli stessi, istituita a livello distrettuale e composta da tutti i sindaci facenti parte del territorio del distretto, formulano proposte e pareri alla conferenza dei sindaci in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi socio-sanitari ed esprimono il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie. 8. Le attribuzioni comunali sono esercitate attraverso il consiglio di rappresentanza dei sindaci eletto dalla conferenza dei sindaci. Il consiglio regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalita' per l'elezione del presidente e per la convocazione ed il funzionamento della conferenza, prevedendo che le votazioni avvengano a maggioranza, secondo il metodo del voto unico e ponderato. Con la deliberazione di cui sopra il consiglio regionale disciplina il funzionamento del consiglio di rappresentanza dei sindaci e le modalita' di convocazione dell'organo.