Art. 6.
              L'integrazione dei servizi socio-sanitari
                  e le competenze degli enti locali
 
  1.  L'integrazione  delle  attivita' e delle funzioni sanitarie con
quelle dei servizi socio-assistenziali e' perseguita  come  obiettivo
prioritario  e  qualificante  della  rete  dei  servizi ordinati alla
tutela  della  salute  dei  cittadini.  Tale  obiettivo  si  realizza
attraverso  la  gestione  integrata  dei servizi secondo le modalita'
indicate dalla presente legge.
  2. Concorrono alla realizzazione dell'integrazione sociosanitaria i
soggetti pubblici e  privati,  secondo  le  specifiche  competenze  e
peculiarita'.  Esclusi  i  casi  per  i  quali  la  legge  prevede la
gratuita' del servizio, e' comunque previsto  il  concorso  economico
dell'utente, fatta salva la facolta' da parte del comune di rivalersi
nei  confronti dei soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice
civile, nel caso di insufficienza di  reddito  da  parte  dell'utente
medesimo.
  3.  Il  piano regionale socio-sanitario fornisce le indicazioni per
la determinazione della misura del concorso economico dell'utente.
  4. Alle province sono attribuite le seguenti competenze in aggiunta
alle attribuzioni di cui alla legge 8  giugno  1990,  n.  142,  ed  a
quelle gia' previste dalla legislazione regionale:
   a) pareri sull'articolazione territoriale delle A.S.L.;
   b)  compiti  di supporto tecnico per la rilevazione dei fabbisogni
formativi del personale  addetto  ai  servizi  socio-assistenziali  e
socio-assistenziali  di  rilievo sanitario e, nell'ambito dei criteri
definiti dalla Regione, la programmazione degli interventi  formativi
di  qualificazione e di aggiornamento professionale, assicurandone la
realizzazione;
   c)   le   autorizzazioni   e   le  revoche  di  autorizzazione  al
funzionamento delle strutture socio-assistenziali.
  5. Le province, per lo  svolgimento  delle  competenze  di  cui  al
precedente  comma  4 si avvalgono, per quanto e' ritenuto necessario,
del dipartimento per le A.S.S.I. della A.S.L. di riferimento. In  tal
caso i rapporti sono regolati da una convenzione intercorrente tra la
provincia e l'A.S.L.
  6.  Le  province, mediante convenzioni con i comuni o con le A.S.L.
competenti per territorio assicurano le attivita' socio-assistenziali
di cui all'art. 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito
in legge 18 marzo 1993, n. 67.
  7. I comuni, attraverso la conferenza dei sindaci del territorio di
ciascuna A.S.L.:
   a) provvedono alla formulazione, nell'ambito della  programmazione
regionale,  delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica
dell'attivita';
   b) esaminano i bilancio pluriennale di previsione ed  il  bilancio
di esercizio, rimettendo alla Regione le relative osservazioni;
   c) verificano lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti,
trasmettendo  le  proposte  e le valutazioni al direttore generale ed
alla Regione.
  I comuni, attraverso l'assemblea dei sindaci, o una  rappresentanza
autonomamente   determinata   dagli   stessi,   istituita  a  livello
distrettuale  e  composta  da  tutti  i  sindaci  facenti  parte  del
territorio del distretto, formulano proposte e pareri alla conferenza
dei sindaci in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei
servizi   socio-sanitari   ed   esprimono  il  proprio  parere  sulla
finalizzazione  e  sulla  distribuzione  territoriale  delle  risorse
finanziarie.
  8. Le attribuzioni comunali sono esercitate attraverso il consiglio
di  rappresentanza  dei  sindaci eletto dalla conferenza dei sindaci.
Il consiglio regionale,  con  propria  deliberazione,  disciplina  le
modalita'  per  l'elezione del presidente e per la convocazione ed il
funzionamento della conferenza, prevedendo che le votazioni avvengano
a maggioranza, secondo il metodo del voto unico e ponderato.  Con  la
deliberazione  di  cui  sopra  il  consiglio  regionale disciplina il
funzionamento del  consiglio  di  rappresentanza  dei  sindaci  e  le
modalita' di convocazione dell'organo.