Art. 7. La natura e gli organi delle Aziende sanitarie 1. L'A.S.L. e l'Azienda ospedaliera hanno personalita' giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'autonomia dell'Azienda sanitaria si esercita nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione. 2. L'Azienda sanitaria assume la responsabilita' per lo svolgimento di tutte le attivita' tecnico-operative, gestionali, di raccolta ed elaborazione delle informazioni, secondo modalita' finalizzate a realizzare l'efficacia degli interventi per la tutela della salute e l'efficiente impiego delle risorse. E obiettivo dell'Azienda raggiungere l'equilibrio economico di lungo periodo. 3. Sono organi della Azienda sanitaria il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale e' nominato con provvedimento della giunta regionale. Nel caso della Azienda ospedaliera di cui all'art. 4, comma 6, dei decreti di riordino, la nomina avviene d'intesa con il rettore dell'universita' interessata. 4. Il direttore generale e' il rappresentante legale dell'Azienda, esercita i poteri di gestione ed e' responsabile dei risultati. 5. Il collegio dei revisori, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 13, dei decreti di riordino, e' nominato dal direttore generale. Il collegio dei revisori esercita le funzioni attribuite dai decreti di riordino, nonche' dalle norme regionali. In particolare il collegio dei revisori esercita le seguenti competenze: a) verifica la regolarita' amministrativa e contabile; b) vigila sulla gestione economica finanziaria e patrimoniale; c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio. 6. Nell'Azienda ospedaliera il collegio dei revisori e' composto da cinque membri di cui due designati dalla Regione, uno dalla provincia in cui ha sede l'Azienda, iscritti nel registro dei revisori contabili, due designati dal ministero del tesoro, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 13, dei decreti di riordino. 7. Previa intesa, laddove necessario, con i comuni interessati, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, trasferisce: a) al patrimonio delle A.S.L. tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito e le attrezzature, che alla data di costituzione delle Aziende facevano parte del patrimonio delle preesistenti Aziende USSL, con esclusione dei beni, anche da reddito, di pertinenza dei presidi ospedalieri e delle altre strutture attribuite in gestione alle Aziende ospedaliere; b) al patrimonio delle Aziende ospedaliere tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi i beni da reddito e le attrezzature, che alla data della costituzione delle Aziende facevano parte del patrimonio delle preesistenti Aziende ospedaliere oppure di pertinenza dei presidi e delle strutture che in sede di costituzione sono attribuite alle Aziende ospedaliere. Nei trasferimenti previsti dai precedenti paragrafi a) e b) sono ricomprese le posizioni attive e passive facenti capo alle preesistenti Aziende USSL o ospedaliere venute a cessare.