Art. 7.
           La natura e gli organi delle Aziende sanitarie
 
  1.  L'A.S.L.  e  l'Azienda ospedaliera hanno personalita' giuridica
pubblica,  autonomia  organizzativa,  amministrativa,   patrimoniale,
contabile,  gestionale  e tecnica. L'autonomia dell'Azienda sanitaria
si esercita nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione.
  2. L'Azienda sanitaria assume la responsabilita' per lo svolgimento
di tutte le attivita' tecnico-operative, gestionali, di  raccolta  ed
elaborazione  delle  informazioni,  secondo  modalita'  finalizzate a
realizzare l'efficacia degli interventi per la tutela della salute  e
l'efficiente   impiego   delle   risorse.  E  obiettivo  dell'Azienda
raggiungere l'equilibrio economico di lungo periodo.
  3.  Sono organi della Azienda sanitaria il direttore generale ed il
collegio  dei  revisori.  Il  direttore  generale  e'  nominato   con
provvedimento   della   giunta  regionale.  Nel  caso  della  Azienda
ospedaliera di cui all'art. 4, comma 6, dei decreti di  riordino,  la
nomina avviene d'intesa con il rettore dell'universita' interessata.
  4.  Il direttore generale e' il rappresentante legale dell'Azienda,
esercita i poteri di gestione ed e' responsabile dei risultati.
  5. Il collegio dei revisori, costituito ai sensi dell'art. 3, comma
13, dei decreti di riordino, e' nominato dal direttore generale.   Il
collegio  dei revisori esercita le funzioni attribuite dai decreti di
riordino, nonche' dalle norme regionali. In particolare  il  collegio
dei revisori esercita le seguenti competenze:
   a) verifica la regolarita' amministrativa e contabile;
   b) vigila sulla gestione economica finanziaria e patrimoniale;
   c)  esamina  ed  esprime  le  proprie  valutazioni sul bilancio di
esercizio.
  6. Nell'Azienda ospedaliera il collegio dei revisori e' composto da
cinque membri di cui due designati dalla Regione, uno dalla provincia
in  cui  ha  sede  l'Azienda,  iscritti  nel  registro  dei  revisori
contabili,  due  designati  dal  ministero  del  tesoro,  secondo  le
indicazioni di cui all'art. 3, comma 13, dei decreti di riordino.
  7. Previa intesa, laddove necessario, con i comuni interessati,  il
presidente della giunta regionale, con proprio decreto, trasferisce:
   a)  al  patrimonio delle A.S.L. tutti i beni mobili, immobili, ivi
compresi quelli da reddito  e  le  attrezzature,  che  alla  data  di
costituzione  delle  Aziende  facevano  parte  del  patrimonio  delle
preesistenti Aziende USSL, con esclusione dei beni, anche da reddito,
di  pertinenza  dei  presidi  ospedalieri  e  delle  altre  strutture
attribuite in gestione alle Aziende ospedaliere;
   b)  al  patrimonio  delle Aziende ospedaliere tutti i beni mobili,
immobili, ivi compresi i beni da reddito e le attrezzature, che  alla
data  della  costituzione delle Aziende facevano parte del patrimonio
delle preesistenti  Aziende  ospedaliere  oppure  di  pertinenza  dei
presidi e delle strutture che in sede di costituzione sono attribuite
alle Aziende ospedaliere.
  Nei  trasferimenti  previsti  dai precedenti paragrafi a) e b) sono
ricomprese  le  posizioni  attive  e  passive   facenti   capo   alle
preesistenti Aziende USSL o ospedaliere venute a cessare.