Art. 8.
              L'organizzazione delle Aziende sanitarie
     Il dipartimento per le attivita' socio-sanitarie integrate
 
  1.   Il   direttore  generale  della  Azienda  sanitaria  locale  e
dell'Azienda  ospedaliera   adotta   il   piano   di   organizzazione
dell'Azienda e lo sottopone alla approvazione della giunta regionale.
  2.  Le A.S.L. assicurano l'esercizio delle attivita' e l'erogazione
delle     prestazioni      sanitarie,      socio-assistenziali      e
socio-assistenziali   di  rilievo  sanitario  attribuite  o  delegate
all'Azienda, avvalendosi dei propri presidi e  servizi,  nonche'  dei
presidi  e  dei  servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati o
convenzionati  con  l'azienda.    Le  A.S.L.  sono   organizzate   in
distretti,   presidi,  dipartimenti,  servizi,  unita'  operative  ed
uffici,   sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentantive.
  3.  Le  Aziende  ospedaliere  sono  organizzate  in  aree omogenee,
presidi, dipartimenti, servizi, unita' operative ed  uffici,  sentite
le     organizzazioni    sindacali    di    categoria    maggiormente
rappresentative. Il presidio, qualora sia di dimensione significativa
o di peculiarita' specialistiche, puo' identificarsi  in  un  singolo
stabilimento  ospedaliero  o  in  una singola struttura diagnostica o
terapeutica. Negli altri casi, il presidio raggruppa  piu'  strutture
ospedaliere o diagnostiche omogenee per collocazione geografica o per
specificita'.  Al  presidio  e'  attribuita  in  ogni  caso autonomia
gestionale  ed  economico-finanziaria,  con   contabilita'   separata
all'interno dell'Azienda.
  4.  Nell'Azienda  ospedaliera  le  unita' operative di degenza sono
organizzate  in  strutture  dipartimentali.  I  dipartimenti  possono
comprendere  anche  attivita'  esercitate  al di fuori del presidio o
della   A.S.L.,   previa   opportuna   intesa   tra   le   rispettive
amministrazioni  e  sentite  le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative.  Nelle Aziende ospedaliere le attivita'
di diagnosi e cura sono ordinate  nelle  aree  previste  all'art.  4,
comma  3,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412. Il dipartimento di
emergenza e urgenza e' costituito nelle Aziende e presidi individuati
dalla programmazione regionale.
  5. In ogni A.S.L., di  norma,  le  attivita'  socio-sanitarie  sono
organizzate nei seguenti dipartimenti:
   a) dipartimento di prevenzione;
   b) dipartimento dei servizi sanitari di base;
   c)   dipartimento   per  le  attivita'  socio-sanitarie  integrate
(A.S.S.I.).
  Il  dipartimento  dei  servizi   sanitari   di   base   assume   il
coordinamento della medicina specialistica.
  6.  L'attivita'  delle  articolazioni  distrettuali e organizzative
dell'Azienda  e'  disciplinata  dal  direttore  generale,  che   puo'
individuare  ulteriori  modelli  in  riferimento ai quali ordinare le
attivita' sanitarie ricomprese nelle aree,  nei  dipartimenti  e  nei
distretti.
  7.  Il  dipartimento di prevenzione, organismo di coordinamento, e'
organizzato nei seguenti servizi:
   1) igiene e sanita' pubblica;
   2) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
   3) igiene degli alimenti e della nutrizione;
   4) sanita' animale;
   5) igiene della produzione,  trasformazione,  commercializzazione,
conservazione  e  trasporto  degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
   6) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
   7) medicina preventiva nelle comunita'.
  Ai  servizi  veterinari  e'  assicurata  la  necessaria   autonomia
organizzativa,  finalizzata  anche all'integrazione funzionale con il
settore agricoltura e foreste.
  8. Le funzioni e le  prestazioni  medico  legali  sono  organizzate
dall'A.S.L. in un servizio specifico di medicina legale.
  9.  Al  fine  di  poter erogare le prestazioni richieste, le A.S.L.
possono organizzare i  servizi  di  cui  ai  precedenti  commi  anche
avvalendosi  della  consulenza  delle universita'. La consulenza deve
essere attivata attraverso la stipula di convenzioni.
  10.  Il  dipartimento  per  le  A.S.S.I.  e'  istituito  al fine di
assicurare  l'integrazione  delle  funzioni  sanitarie   con   quelle
socio-assistenziali   e  socio-assistenziali  di  rilievo  sanitario,
attribuite o delegate all'A.S.L. Al dipartimento per le  A.S.S.I.  e'
affidata  la  gestione delle attivita' socio-assistenziali di rilievo
sanitario    attribuite    all'Azienda,    nonche'    le    attivita'
socio-assistenziali  alla  stessa  delegate dagli enti locali e dalla
Regione. Il  funzionamento  di  detto  dipartimento  e'  definito  da
apposito  regolamento  approvato  dal  consiglio  regionale entro 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  11. Le A.S.L. promuovono il coordinamento  dei  servizi  sociali  e
contribuiscono   alla   programmazione  della  rete  dei  servizi  in
conformita' alle  indicazioni  del  piano  socio-assistenziale.  Tali
funzioni   sono  assicurate,  avvalendosi  dei  dipartimenti  per  le
A.S.S.I., con l'instaurazione di apposite convenzioni con i  soggetti
erogatori.
  12.  Il  consiglio  regionale,  in  sede  di piano socio-sanitario,
determina i criteri nonche' i requisiti strutturali e gestionali  per
la  erogazione  dei servizi sociali, assicurando la piena parita' fra
soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato.
  13. Nell'ambito territoriale  di  ciascun  distretto  sanitario  e'
istituito il consiglio di indirizzo dei servizi sociali. Il consiglio
e' composto:
  -  dal  direttore sociale delle A.S.L. o da un suo delegato, che lo
presiede;
  - da altri sei membri designati dai comuni;
  - da quattro membri eletti in rappresentanza  degli  erogatori  dei
servizi.
  Con  provvedimento  della  giunta  regionale,  da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
disciplinate   le  modalita'  di  elezione  e  di  funzionamento  del
consiglio di indirizzo dei servizi sociali. Il consiglio di indirizzo
dei servizi sociali assume in particolare i seguenti compiti:
   a) provvede alla  definizione,  nell'ambito  della  programmazione
aziendale,   delle   linee  di  indirizzo  per  l'impostazione  delle
attivita' sociali;
   b) formula proposte al direttore generale per  la  predisposizione
dei piani operativi in materia sociale;
   c) esamina il bilancio sociale di previsione di esercizio.
  14.  Di norma il dipartimento per le A.S.S.I. assicura l'erogazione
delle proprie prestazioni su base distrettuale ed interdistrettuale.
  Il responsabile  del  dipartimento  indirizza  e  sovrintende  alla
erogazione    delle   attivita',   anche   attraverso   la   corretta
distribuzione delle risorse umane, strumentali ed economiche  a  cio'
destinate.  L'attivita'  dipartimentale  puo'  essere  organizzata in
servizi, unita' operative ed uffici. Il direttore  generale,  sentito
il   direttore   sociale,   individua   un   responsabile  a  livello
distrettuale che coordina le attivita' assegnate al dipartimento  per
le  A.S.S.I. e gestisce la quota di budget delle funzioni organizzate
a livello distrettuale.
  15. Nell'ambito della programmazione regionale  ed  aziendale  sono
individuati  gli obiettivi e le risorse del fondo sanitario regionale
nonche' le risorse autonome della Regione da destinare alle attivita'
svolte dal dipartimento per le A.S.S.I. L'A.S.L. assicura apposita  e
separata  contabilita' delle attivita' socio-assistenziali attribuite
dalla legge e delegate dai comuni. In ogni caso non  possono  gravare
sul  fondo  sanitario regionale oneri diversi da quelli riferiti alle
prestazioni sanitarie e  socio-assistenziali  di  rilievo  sanitario.
Sono ricompresi tra le prestazioni assistenziali di rilievo sanitario
a  carico  del  fondo  sanitario  regionale,  i  contributi economici
erogati alle famiglie al fine di garantire prestazioni  assistenziali
di  rilievo  sanitario  erogate nell'ambito dei servizi di assistenza
domiciliare  integrata.  La  specifica  contabilita'  sulla  gestione
dell'attivita'  socio-assistenziale  deve essere ispirata al criterio
del bilancio  economico  e  patrimoniale.  Le  eventuali  perdite  di
esercizio   sono   a  totale  carico  del  bilancio  degli  enti  che
conferiscono la delega.