Art. 8. L'organizzazione delle Aziende sanitarie Il dipartimento per le attivita' socio-sanitarie integrate 1. Il direttore generale della Azienda sanitaria locale e dell'Azienda ospedaliera adotta il piano di organizzazione dell'Azienda e lo sottopone alla approvazione della giunta regionale. 2. Le A.S.L. assicurano l'esercizio delle attivita' e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite o delegate all'Azienda, avvalendosi dei propri presidi e servizi, nonche' dei presidi e dei servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati o convenzionati con l'azienda. Le A.S.L. sono organizzate in distretti, presidi, dipartimenti, servizi, unita' operative ed uffici, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive. 3. Le Aziende ospedaliere sono organizzate in aree omogenee, presidi, dipartimenti, servizi, unita' operative ed uffici, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Il presidio, qualora sia di dimensione significativa o di peculiarita' specialistiche, puo' identificarsi in un singolo stabilimento ospedaliero o in una singola struttura diagnostica o terapeutica. Negli altri casi, il presidio raggruppa piu' strutture ospedaliere o diagnostiche omogenee per collocazione geografica o per specificita'. Al presidio e' attribuita in ogni caso autonomia gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno dell'Azienda. 4. Nell'Azienda ospedaliera le unita' operative di degenza sono organizzate in strutture dipartimentali. I dipartimenti possono comprendere anche attivita' esercitate al di fuori del presidio o della A.S.L., previa opportuna intesa tra le rispettive amministrazioni e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nelle Aziende ospedaliere le attivita' di diagnosi e cura sono ordinate nelle aree previste all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Il dipartimento di emergenza e urgenza e' costituito nelle Aziende e presidi individuati dalla programmazione regionale. 5. In ogni A.S.L., di norma, le attivita' socio-sanitarie sono organizzate nei seguenti dipartimenti: a) dipartimento di prevenzione; b) dipartimento dei servizi sanitari di base; c) dipartimento per le attivita' socio-sanitarie integrate (A.S.S.I.). Il dipartimento dei servizi sanitari di base assume il coordinamento della medicina specialistica. 6. L'attivita' delle articolazioni distrettuali e organizzative dell'Azienda e' disciplinata dal direttore generale, che puo' individuare ulteriori modelli in riferimento ai quali ordinare le attivita' sanitarie ricomprese nelle aree, nei dipartimenti e nei distretti. 7. Il dipartimento di prevenzione, organismo di coordinamento, e' organizzato nei seguenti servizi: 1) igiene e sanita' pubblica; 2) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 3) igiene degli alimenti e della nutrizione; 4) sanita' animale; 5) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 6) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 7) medicina preventiva nelle comunita'. Ai servizi veterinari e' assicurata la necessaria autonomia organizzativa, finalizzata anche all'integrazione funzionale con il settore agricoltura e foreste. 8. Le funzioni e le prestazioni medico legali sono organizzate dall'A.S.L. in un servizio specifico di medicina legale. 9. Al fine di poter erogare le prestazioni richieste, le A.S.L. possono organizzare i servizi di cui ai precedenti commi anche avvalendosi della consulenza delle universita'. La consulenza deve essere attivata attraverso la stipula di convenzioni. 10. Il dipartimento per le A.S.S.I. e' istituito al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario, attribuite o delegate all'A.S.L. Al dipartimento per le A.S.S.I. e' affidata la gestione delle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite all'Azienda, nonche' le attivita' socio-assistenziali alla stessa delegate dagli enti locali e dalla Regione. Il funzionamento di detto dipartimento e' definito da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 11. Le A.S.L. promuovono il coordinamento dei servizi sociali e contribuiscono alla programmazione della rete dei servizi in conformita' alle indicazioni del piano socio-assistenziale. Tali funzioni sono assicurate, avvalendosi dei dipartimenti per le A.S.S.I., con l'instaurazione di apposite convenzioni con i soggetti erogatori. 12. Il consiglio regionale, in sede di piano socio-sanitario, determina i criteri nonche' i requisiti strutturali e gestionali per la erogazione dei servizi sociali, assicurando la piena parita' fra soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato. 13. Nell'ambito territoriale di ciascun distretto sanitario e' istituito il consiglio di indirizzo dei servizi sociali. Il consiglio e' composto: - dal direttore sociale delle A.S.L. o da un suo delegato, che lo presiede; - da altri sei membri designati dai comuni; - da quattro membri eletti in rappresentanza degli erogatori dei servizi. Con provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio di indirizzo dei servizi sociali. Il consiglio di indirizzo dei servizi sociali assume in particolare i seguenti compiti: a) provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione aziendale, delle linee di indirizzo per l'impostazione delle attivita' sociali; b) formula proposte al direttore generale per la predisposizione dei piani operativi in materia sociale; c) esamina il bilancio sociale di previsione di esercizio. 14. Di norma il dipartimento per le A.S.S.I. assicura l'erogazione delle proprie prestazioni su base distrettuale ed interdistrettuale. Il responsabile del dipartimento indirizza e sovrintende alla erogazione delle attivita', anche attraverso la corretta distribuzione delle risorse umane, strumentali ed economiche a cio' destinate. L'attivita' dipartimentale puo' essere organizzata in servizi, unita' operative ed uffici. Il direttore generale, sentito il direttore sociale, individua un responsabile a livello distrettuale che coordina le attivita' assegnate al dipartimento per le A.S.S.I. e gestisce la quota di budget delle funzioni organizzate a livello distrettuale. 15. Nell'ambito della programmazione regionale ed aziendale sono individuati gli obiettivi e le risorse del fondo sanitario regionale nonche' le risorse autonome della Regione da destinare alle attivita' svolte dal dipartimento per le A.S.S.I. L'A.S.L. assicura apposita e separata contabilita' delle attivita' socio-assistenziali attribuite dalla legge e delegate dai comuni. In ogni caso non possono gravare sul fondo sanitario regionale oneri diversi da quelli riferiti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario. Sono ricompresi tra le prestazioni assistenziali di rilievo sanitario a carico del fondo sanitario regionale, i contributi economici erogati alle famiglie al fine di garantire prestazioni assistenziali di rilievo sanitario erogate nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare integrata. La specifica contabilita' sulla gestione dell'attivita' socio-assistenziale deve essere ispirata al criterio del bilancio economico e patrimoniale. Le eventuali perdite di esercizio sono a totale carico del bilancio degli enti che conferiscono la delega.