Art. 9. Il distretto 1. Le attivita' sanitarie territoriali e socio-assistenziali di competenza delle A.S.L. sono organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale, in funzione della complessita' dei servizi da erogare. A tal fine le A.S.L. si avvalgono dei propri servizi e presidi, nonche' dei servizi e dei presidi accreditati o convenzionati. 2. Il distretto e' l'articolazione organizzativa su base territoriale il cui scopo e' di assicurare il coordinamento permanente degli operatori e delle relative funzioni, la gestione dell'assistenza sanitaria, dell'educa'zione sanitaria, dell'informazione e prevenzione e delle attivita' socio-assistenziali attribuite alla competenza delle A.S.L. o delegate dai comuni, dalle province o dalla Regione. Il distretto assicura l'analisi e l'orientamento della domanda socio-sanitaria, con lo scopo di garantire il diritto di accesso all'insieme dei servizi socio-sanitari e la continuita' assistenziale nei diversi luoghi di trattamento. 3. Il distretto garantisce, quando di competenza, l'espletamento di tutte le attivita' relative alla prenotazione delle prestazioni diagnostiche specialistiche, alla prenotazione dei ricoveri in strutture ospedaliere o di riabilitazione appartenenti al comparto extraospedaliero o socio-assistenziale, al ritiro degli esiti delle prestazioni specialistiche e diagnostiche, al rilascio di documenti e certificati, al pigamento di eventuali ticket. Le attivita' del distretto, nel rispetto della libera scelta del cittadino, sono dirette alla valutazione dei fabbisogni e del relativo soddisfacimento, anche attraverso il monitoraggio del livello di assistenza sanitaria di base e di verifica della qualita' dei servizi erogati nel territorio di competenza. 4. Alla produzione delle attivita' sanitarie primarie provvede direttamente il distretto, secondo le modalita' individuate dal piano di organizzazione. Le attivita' specialistiche ambulatoriali di primo livello vengono erogate a livello distrettuale, avvalendosi delle prestazioni professionali di medici specialistici ambulatoriali interni e degli specialisti ospedalieri. 5. L'A.S.L. articola nel proprio piano di organizzazione l'ambito territoriale in distretti comprendenti ciascuno una popolazione di norma non inferiore ai 40.000 abitanti; nelle aree ad alta densita' abitativa tale rapporto e' elevato fino a 100.000 abitanti. Nelle aree montane e nelle zone a scarsa densita' abitativa puo' comprendere una popolazione minima di 15.000 abitanti. Nel proprio piano di organizzazione, l'A.S.L. articola l'ambito territoriale in distretti di medicina veterinaria. 6. A livello distrettuale, e' istituita l'assemblea dei sindaci, ed e' garantita la partecipazione dei cittadini secondo le modalita' previste dalle norme vigenti. L'assemblea e' composta da tutti i sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede a fissare le direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea dei sindaci. 7. Nei limiti delle disposizioni emanate dal direttore generale, il distretto ha autonomia economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale, nonche' autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli obiettivi aziendali, ivi compreso il coordinamento organizzativo ed erogativo delle attivita'. Le attivita' socio-assistenziali assegnate alle Aziende sanitarie sono svolte a livello di distretto, assicurandone l'integrazione con le attivita' sanitarie.