Art. 9.
                            Il distretto
 
  1. Le attivita' sanitarie  territoriali  e  socio-assistenziali  di
competenza  delle  A.S.L.  sono  organizzate a livello distrettuale o
interdistrettuale, in funzione  della  complessita'  dei  servizi  da
erogare.  A  tal  fine  le  A.S.L.  si avvalgono dei propri servizi e
presidi,  nonche'  dei  servizi   e   dei   presidi   accreditati   o
convenzionati.
  2.   Il   distretto   e'   l'articolazione  organizzativa  su  base
territoriale  il  cui  scopo  e'  di  assicurare   il   coordinamento
permanente  degli  operatori  e  delle relative funzioni, la gestione
dell'assistenza      sanitaria,      dell'educa'zione      sanitaria,
dell'informazione e prevenzione e delle attivita' socio-assistenziali
attribuite alla competenza delle A.S.L.  o delegate dai comuni, dalle
province   o   dalla  Regione.  Il  distretto  assicura  l'analisi  e
l'orientamento  della  domanda  socio-sanitaria,  con  lo  scopo   di
garantire   il   diritto   di   accesso   all'insieme   dei   servizi
socio-sanitari e la continuita' assistenziale nei diversi  luoghi  di
trattamento.
  3. Il distretto garantisce, quando di competenza, l'espletamento di
tutte  le  attivita'  relative  alla  prenotazione  delle prestazioni
diagnostiche  specialistiche,  alla  prenotazione  dei  ricoveri   in
strutture  ospedaliere  o  di riabilitazione appartenenti al comparto
extraospedaliero o socio-assistenziale, al ritiro degli  esiti  delle
prestazioni specialistiche e diagnostiche, al rilascio di documenti e
certificati,  al  pigamento  di  eventuali  ticket.  Le attivita' del
distretto, nel rispetto  della  libera  scelta  del  cittadino,  sono
dirette    alla   valutazione   dei   fabbisogni   e   del   relativo
soddisfacimento, anche attraverso  il  monitoraggio  del  livello  di
assistenza sanitaria di base e di verifica della qualita' dei servizi
erogati nel territorio di competenza.
  4.  Alla  produzione  delle  attivita'  sanitarie primarie provvede
direttamente il distretto, secondo le modalita' individuate dal piano
di organizzazione. Le attivita' specialistiche ambulatoriali di primo
livello vengono erogate a  livello  distrettuale,  avvalendosi  delle
prestazioni   professionali  di  medici  specialistici  ambulatoriali
interni e degli specialisti ospedalieri.
  5.  L'A.S.L.  articola nel proprio piano di organizzazione l'ambito
territoriale in distretti comprendenti ciascuno  una  popolazione  di
norma  non  inferiore ai 40.000 abitanti; nelle aree ad alta densita'
abitativa tale rapporto e' elevato fino  a  100.000  abitanti.  Nelle
aree   montane   e  nelle  zone  a  scarsa  densita'  abitativa  puo'
comprendere una popolazione minima di 15.000  abitanti.  Nel  proprio
piano  di  organizzazione, l'A.S.L. articola l'ambito territoriale in
distretti di medicina veterinaria.
  6. A livello distrettuale, e' istituita l'assemblea dei sindaci, ed
e' garantita la partecipazione dei  cittadini  secondo  le  modalita'
previste  dalle  norme  vigenti.  L'assemblea  e' composta da tutti i
sindaci dei comuni ricompresi  nell'ambito  territoriale.  Entro  180
giorni  dall'approvazione  della presente legge, la giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente, provvede a  fissare  le
direttive  per il funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea dei
sindaci.
  7. Nei limiti delle disposizioni emanate dal direttore generale, il
distretto  ha  autonomia  economico-finanziaria,   con   contabilita'
separata   all'interno  del  bilancio  aziendale,  nonche'  autonomia
gestionale per lo svolgimento delle  rispettive  funzioni  e  per  il
conseguimento    degli   obiettivi   aziendali,   ivi   compreso   il
coordinamento  organizzativo  ed  erogativo   delle   attivita'.   Le
attivita'  socio-assistenziali  assegnate alle Aziende sanitarie sono
svolte a livello di distretto, assicurandone  l'integrazione  con  le
attivita' sanitarie.