(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26
                         del 30 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'articolo 2 della legge 25 luglio 1996 n.  58  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art. 2 (Fondo regionale). - 1. Per le finalita' di cui all'art.  1
e'  istituito un fondo per l'assegnazione di contributi alle Province
e ai Comuni capoluogo di Provincia che provvedano alla  redazione  di
progetti  definitivi  ed  esecutivi, concorrendo alla spesa in misura
non inferiore al 30%; il  contributo  regionale  e'  erogato  fino  a
completa  copertura  del  costo di progettazione comprensivo di tutti
gli studi connessi".