Art. 2.
  Il comma 1 dell'art.  3  della  legge  25  luglio  1996  n.  58  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  3 (Modalita' e termini di presentazione delle domande). - 1.
Le Province e i Comuni capoluogo di provincia interessati  presentano
apposita  domanda  per la concessione dei contributi entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana del piano di indirizzo di cui all'art. 4.
  2.  Il  comma  2  dell'art.  3  della legge 25 luglio 1996 n. 58 e'
abrogato".