Art. 3.
  L'art. 5 della legge  25  luglio  1996  n.  58  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.   5   (Assegnazione  dei  contributi  e  degli  incarichi  di
progettazione) - 1. La Giunta regionale assegna i contributi entro 60
giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.  3.  L'incarico  di
progettazione  deve  essere  affidato  entro  10  mesi  dalla data di
assegnazione del contributo, a pena di decadenza".