Art. 12.
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  la  Giunta  regionale delibera lo scioglimento degli
organi dei consorzi gia'  esistenti  e,  contestualmente,  nomina  il
collegio  di  gestione  commissariale  di  cui  all'articolo  9,  che
provvede alla gestione dei consorzi, alla  redazione  dell'inventario
delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con
finanziamenti  pubblici,  nonche' alla stesura di una relazione sullo
stato delle attivita' e delle passivita', fino alla nomina dei  nuovi
consigli  di  amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 1,
lettera b), e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
  2. Il collegio commissariale di cui al comma 1 adotta, nel  termine
di  sessanta  giorni  dalla  sua nomina, tutti gli atti necessari per
consentire la nomina dell'assemblea generale dei  consorzi  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
  3.  L'assemblea  generale, costituita ai sensi del comma 2, adegua,
nel termine di sessanta giorni  dalla  sua  nomina,  lo  statuto  del
consorzio  alle norme della presente legge e provvede alla nomina del
consiglio di amministrazione.
  4. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici ai
piani regolatori delle aree e  dei  nuclei  di  sviluppo  industriale
vigenti.
  5.  I  consorzi  che  presentano  uno  stato  economico-finanziario
deficitario   predispongono,   entro    centoventi    giorni    dalla
ricostituzione degli organi di amministrazione ordinaria, un piano di
risanamento  economico-finanziario  approvato  dalla Giunta regionale
nei trenta giorni successivi alla trasmissione. La Giunta  regionale,
per  i  consorzi i cui piani di risanamento sono approvati, entro sei
mesi  dall'approvazione  medesima,   predispone   una   proposta   di
deliberazione  consiliare  che disciplina un piano, di durata massima
ventennale,  di  restituzione  alla   Regione   delle   anticipazioni
finanziarie di cui alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 52.
  6. Per i consorzi i cui piani di risanamento non sono approvati, la
Giunta    regionale   dispone   la   restituzione   immediata   delle
anticipazioni finanziarie di cui al comma 5.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
  Data a Roma, addi' 29 maggio 1997
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24  maggio
1997.