Art. 2.
                Consorzi per lo sviluppo industriale:
            natura, partecipazione, costituzione e durata
 
  1.  I  consorzi  sono  enti  pubblici  economici  costituiti per la
promozione  dell'industrializzazione  e  dell'insediamento  di  altre
attivita'   produttive   nelle   aree   comprese  nel  territorio  di
competenza.
  2. Ai consorzi  possono  partecipare  i  comuni,  le  province,  le
comunita'  montane,  le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  gli   istituti   di   credito,   le   universita',   le
associazioni,  gli  enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi
di imprese e le organizzazioni delle  categorie  produttive  operanti
nel territorio provinciale o interprovinciale.
  3.  La costituzione dei consorzi puo' essere promossa dalla Regione
o dai soggetti di cui al comma 2, sentita la  competente  Commissione
consiliare, ed e' approvata dalla Giunta regionale.
  4.  La durata dei consorzi e' determinata nell'atto costitutivo, in
misura non inferiore a venti anni.