Art. 3.
                        Statuto dei consorzi
 
  1. I consorzi hanno piena autonomia  amministrativa,  organizzativa
ed  economico-finanziaria  e  sono  disciplinati  dallo statuto e dai
regolamenti consortili.
  2. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea generale  del  consorzio
di  cui  all'  articolo 4, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni
dalla nomina  dell'assemblea  stessa  ed  e'  trasmesso  alla  Giunta
regionale  per  l'approvazione,  sentita  la  competente  Commissione
consiliare.
  3.  Lo  statuto  consortile  disciplina  l'organizzazione   ed   il
funzionamento  del consorzio, nel rispetto delle norme della presente
legge e delle altre norme vigenti, e stabilisce in particolare:
   a) le modalita' di nomina, composizione  e  rinnovo  degli  organi
consortili;
   b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio;
   c) le modalita' di ammissione di nuovi partecipanti e le modalita'
di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;
   d)  i  casi di scioglimento degli organi consortili da parte della
Regione per gravi irregolarita' o impossibilita' di funzionamento.