Art. 5.
                        Funzioni dei consorzi
 
  1. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale  e  di
settore  della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito delle aree
degli  agglomerati  industriali,  le  condizioni  necessarie  per  la
creazione e lo sviluppo di attivita' produttive.
  2.  Per  i  fini  di  cui al comma 1, i consorzi, in via esclusiva,
nell'ambito delle aree  territoriali  di  competenza,  provvedono  in
particolare:
   a)  alla  redazione,  in  conformita'  alle  indicazioni del piano
regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e  dei  nuclei
di sviluppo industriale;
   b)  ad  assegnare le aree nei propri piani regolatori territoriali
ad  imprese  che   esercitano   attivita'   produttive   industriali,
artigianali e di commercio all'ingrosso;
   c)  a  gestire  le  aree  produttive  individuate  dagli strumenti
urbanistici;
   d)  ad  acquisire  le  aree  ed  attrezzarle  con  le   opere   di
urbanizzazione necessarie;
   e)  a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi
consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
   f)  a  curare  la  promozione  dei  patti  territoriali   di   cui
all'articolo  8  del  decreto  legge  n. 244 del 1995, convertito con
modificazioni con la legge n. 341 del 1995;
   g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la  costituzione
di  societa'  miste,  anche  con  la partecipazione degli enti locali
interessati,  attivita'  strumentali  all'insediamento  di  attivita'
produttive, ed in particolare:
   1)  realizzare  e  gestire  infrastrutture per l'industria, porti,
rustici industriali, centri internodali, anche attraverso  l'acquisto
di aree a cio' destinate;
   2)  organizzare  servizi  reali  alle  imprese  ed  in particolare
iniziative per  l'orientamento  e  la  formazione  professionale  dei
lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;
   3) realizzare e gestire attivita' di servizio quali la gestione di
acquedotti,  reti  fognanti,  impianti  di  depurazione,  centrali di
cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti
di selezione e cernita dei rifiuti  civili  ed  industriali  prodotti
negli   agglomerati,   impianti   per   il   recupero   di  materiali
riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali,  piattaforme
polifunzionali   per  l'inertizzazione  o  per  la  termodistruzione,
laboratori attrezzati per il controllo della qualita' dei prodotti  e
per  l'analisi  di  acque, aria, rifiuti, rumore. La realizzazione di
tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli enti  locali,
cui spettano le funzioni amministrative ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  3.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle funzioni di cui al presente
articolo, i consorzi possono promuovere o partecipare  a  consorzi  e
societa'   consortili   nonche',   stipulare  convenzioni  o  accordi
amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,
n. 241.