Art. 5. Funzioni dei consorzi 1. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive. 2. Per i fini di cui al comma 1, i consorzi, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare: a) alla redazione, in conformita' alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; b) ad assegnare le aree nei propri piani regolatori territoriali ad imprese che esercitano attivita' produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso; c) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici; d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie; e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari; f) a curare la promozione dei patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni con la legge n. 341 del 1995; g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di societa' miste, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, attivita' strumentali all'insediamento di attivita' produttive, ed in particolare: 1) realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri internodali, anche attraverso l'acquisto di aree a cio' destinate; 2) organizzare servizi reali alle imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori; 3) realizzare e gestire attivita' di servizio quali la gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali prodotti negli agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualita' dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore. La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli enti locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i consorzi possono promuovere o partecipare a consorzi e societa' consortili nonche', stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.