Art. 6.
                       Programmi di attivita'
                  e di organizzazione dei consorzi
 
  1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base
di  programmi  triennali  di  attivita'  e  di organizzazione, che si
conformano agli indirizzi definiti dalla  Regione  nei  propri  piani
generali  e  settoriali  di  sviluppo  economico e che sono elaborati
sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi
di ristrutturazione e di conversione industriale  gia'  in  stato  di
avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale,
economico e sociale.
  2.  I  programmi di attivita' e di organizzazione di cui al comma 1
devono indicare:
   a) le azioni  di  promozione  delle  attivita'  produttive  e  gli
specifici interventi per realizzarle;
   b)  le  risorse  finanziarie  necessarie  e  le  diverse  fonti di
provvista;
   c)  le  misure  organizzative  adeguate  a  sostenere  le   azioni
prescelte,   riguardanti   la   razionalizzazione   delle   strutture
consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'efficienza;
   d)  l'eventuale  costituzione  di  societa'  o   consorzi   o   la
partecipazione ad essi per la gestione di servizi consortili o per le
attivita' di assistenza alle imprese.
  3.  Il  programma di attivita' e di organizzazione, predisposto dal
Consiglio di amministrazione, e' adottato dall'assemblea generale del
consorzio ed e'  trasmesso  entro  dieci  giorni  dall'adozione  alla
Regione.
  4.  La  Regione,  entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dei programmi di attivita' e di organizzazione, al fine di  esaminare
contestualmente   i   vari  interessi  coinvolti,  indice,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993,  n  .57,  una
conferenza  di  servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre
agli  enti  pubblici  o  privati  consorziati,  anche  altri soggetti
direttamente o indirettamente interessati dagli  interventi  previsti
nei programmi medesimi.
  5.  La  Giunta  regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte
nella conferenza di servizi ed acquisito  il  parere  del  nucleo  di
valutazione  di  cui  al comma 6, approva, entro e non oltre sessanta
giorni  dalla  data  di  svolgimento  della  conferenza  medesima,  i
programmi  di  attivita'  ed organizzazione. Decorso inutilmente tale
termine, il programma si intende accolto.
  6. Il nucleo di valutazione, di cui al comma 5,  costituito  presso
l'Assessorato  allo  sviluppo  economico  ed  attivita' produttive, e
composto dai dirigenti dei settori industria,  tutela  ambientale  ed
assetto  del territorio, sistemi infrastrutturali, espropri, e da due
esperti designati dall'Assessore allo sviluppo economico, di cui  uno
esperto  in  materie  amministrativo-contabili  e  l'altro in materie
inerenti  all'economia  ed  alla  politica  industriale,  esprime  il
proprio  parere  entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla
Giunta regionale.