Art. 7.
                  Piani regolatori delle aree e dei
                   nuclei di sviluppo industriale
 
  1. In attesa dell'adozione, da parte della Regione,  di  una  nuova
disciplina in materia urbanistica, le assemblee generali dei consorzi
adottano  o  adeguano  i  piani regolatori delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale di cui all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),
secondo  quanto  previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 218 del 1978.
  2.  I  piani  regolatori  delle  aree  e  dei  nuclei  di  sviluppo
industriale   indicano,   tra   l'altro,   la   localizzazione  degli
insediamenti produttivi e delle opere ed  impianti  infrastrutturali,
la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di
imprese   localizzabili   nei   diversi   siti  compresi  nelle  aree
consortili, i centri di assistenza e  promozione  delle  imprese  dei
quali e' prevista la realizzazione.
  3.  I  comuni  i cui territori ricadono nell'area di competenza dei
consorzi adeguano, entro il termine di novanta giorni dalla  data  di
esecutivita'  dei  piani  regolatori  di  cui  al  comma  1, i propri
strumenti urbanistici ai piani  stessi.  Trascorso  inutilmente  tale
termine  si applicano le disposizioni previste dall'articolo 30 della
legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 e successive modificazioni.
  4. Le opere e gli interventi previsti nei piani in  funzione  della
localizzazione  di  iniziative  produttive  e  dell'attrezzatura  del
territorio  consortile  sono  considerate   di   pubblica   utilita',
indifferibili  ed  urgenti.  Le  aree  e  gli  immobili  necessari  a
realizzarli sono espropriati dai consorzi con le  procedure  previste
dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
  5.  In  materia  di espropriazione per pubblica utilita' si applica
l'articolo   31   della   deliberazione   legislativa    riguardante:
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della  Regione  Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge
regionale 11 aprile 1986, n. 17)".
  6.  Le  aree  destinate  ad insediamenti produttivi rientrano nella
disponibilita' dei consorzi senza maggiorazione  di  prezzo  e  senza
possibilita'  di  opposizione  da  parte  degli  assegnatari qualora,
trascorsi due anni  dalla  presa  di  possesso,  questi  non  abbiano
iniziato  i  lavori  di  costruzione  degli impianti previsti ovvero,
trascorsi ulteriori quattro anni, essi non siano entrati in funzione.
Il termine di inizio dei lavori puo' essere prorogato  dal  consorzio
per non piu' di un anno.
  7.  Ferme  restando  le  autorizzazioni  previste da leggi statali,
nelle aree dei consorzi dotati degli impianti e delle  infrastrutture
di tutela ambientale indicati nel piano di cui al comma 1, le imprese
sono  esonerate  dalla  acquisizione delle autorizzazioni previste da
leggi regionali necessarie alla realizzazione degli stabilimenti.
  8. I consorzi attestano la conformita' dei progetti di insediamento
o di reinsediamento produttivo  alle  previsioni  del  piano.  Per  i
progetti  di  cui sia attestata la conformita' i comuni rilasciano le
concessioni e le autorizzazioni edilizie entro  il  termine  previsto
dalla  normativa  statale vigente. Trascorso inutilmente tale termine
si applicano i  poteri  sostitutivi  previsti  dagli  articoli  38  e
seguenti della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.