Art. 9.
                   Indirizzi e controlli regionali
 
  1. La  Regione  indirizza  e  controlla  l'attivita'  dei  consorzi
esclusivamente  nelle  forme  e  nei  limiti  previsti nella presente
legge.
  2. Nel caso di  accertata  impossibilita'  di  funzionamento  degli
organi consortili o di riscontrate gravi irregolarita' nella gestione
e   nel   perseguimento  delle  finalita'  istituzionali,  la  Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore all'industria,  puo'  procedere
allo  scioglimento  degli organi stessi ed alla nomina di un collegio
di  gestione  commissariale  composto  da  tre  membri  di  cui   uno
presidente.
  3.  La gestione commissariale non puo' avere durata superiore a sei
mesi. Entro tale termine devono essere  ricostituiti  gli  organi  di
amministrazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 4.