(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 19 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lazio, in attuazione delle finalita' e degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, provvede alla promozione della tutela sanitaria delle attivita' sportive, alla promozione degli interventi relativi alla medicina dello sport, nonche' alla promozione ed alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica della attivita' motoria e sportiva quale strumento di idoneo sviluppo psicofisico e di miglioramento dello stato di salute.