(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20
                         del 19 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Lazio,  in  attuazione  delle  finalita'  e  degli
obiettivi del Servizio sanitario nazionale, provvede alla  promozione
della  tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive, alla promozione
degli interventi relativi alla medicina  dello  sport,  nonche'  alla
promozione ed alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla
pratica  della attivita' motoria e sportiva quale strumento di idoneo
sviluppo psicofisico e di miglioramento dello stato di salute.