Art. 10.
             Idoneita' alla pratica sportiva agonistica
 
  1. Ai soggetti riconosciuti idonei alla pratica sportiva agonistica
viene  rilasciato in duplice copia il certificato di idoneita' di cui
all'articolo 6, comma 1, secondo il modello di cui all'allegato 3 del
D.M. sanita' 18 febbraio 1982, come modificato dal  D.M.  sanita'  28
febbraio 1983.
  2. I certificati di idoneita' sono consegnati:
   a) all'atleta;
   b) all'Azienda USL di appartenenza, la quale provvede ad istituire
un apposito archivio.
  3.  Il  giudizio di idoneita' deve essere annotato dal medico sulla
scheda di valutazione medico-sportiva di cui all'articolo 6, comma 3,
relativa  agli  accertamenti  eseguiti.  Tale  scheda   deve   essere
conservata per almeno cinque anni.
  4.  La  presentazione  da  parte  dell'atleta  del  certificato  di
idoneita'  e'  condizione  indispensabile   per   la   partecipazione
all'attivita' agonistica.
  5.  Il  medico  visitatore  invia  all'Azienda  USL  di competenza,
semestralmente, una lista delle visite effettuate per  l'accertamento
dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica comprendente il nome,
lo  sport  per  cui  e' stata richiesta la visita, la data e l'esito.
L'Azienda  USL  trasmette  i  dati  all'Osservatorio   epidemiologico
regionale,  ai  fini della conoscenza epidemiologica delle principali
patologie e cause di non idoneita'.