Art. 11. Non idoneita' alla pratica sportiva agonistica 1. La non idoneita' alla pratica sportiva agonistica, deve risultare a seguito degli accertamenti sanitari svolti. 2. L'esito negativo, con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato entro cinque giorni: a) all'interessato; b) alla Azienda USL di residenza; c) all'assessorato regionale competente in materia sanitaria. 3. Alla societa' sportiva e alla federazione di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. 4. Sulla conservazione della documentazione sanitaria si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10. 5. Nel certificato di non idoneita' deve essere indicata la facolta' di presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione medica regionale di cui all'articolo 13.