Art. 12. Ricorso avverso il giudizio di non idoneita' alla pratica sportiva agonistica 1. Gli interessati, avverso il giudizio di non idoneita' di cui all'articolo 11, possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione, alla commissione medica regionale di cui all'articolo 13 che, acquisita la documentazione sanitaria, decide definitivamente previa eventuale integrazione degli accertamenti. 2. La decisione della commissione e' comunicata a cura del segretario, con raccomandata a.r. all'interessato, agli altri destinatari di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 e al medico che ha formulato il giudizio di non idoneita'. 3. Gli interessati, durante le fasi del ricorso possono, a loro spese, farsi assistere da un medico di fiducia.