Art. 12.
            Ricorso avverso il giudizio di non idoneita'
                  alla pratica sportiva agonistica
 
  1.  Gli  interessati,  avverso  il giudizio di non idoneita' di cui
all'articolo  11,   possono   ricorrere   entro   30   giorni   dalla
comunicazione,  alla commissione medica regionale di cui all'articolo
13 che, acquisita la documentazione sanitaria, decide definitivamente
previa eventuale integrazione degli accertamenti.
  2.  La  decisione  della  commissione  e'  comunicata  a  cura  del
segretario,   con   raccomandata  a.r.  all'interessato,  agli  altri
destinatari di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 e al  medico  che  ha
formulato il giudizio di non idoneita'.
  3.  Gli  interessati,  durante  le fasi del ricorso possono, a loro
spese, farsi assistere da un medico di fiducia.