Art. 13.
                    Commissione medica regionale
 
  1. La commissione medica regionale per i ricorsi avverso i  giudizi
di non idoneita' alla pratica sportiva agonistica di cui all'articolo
6 del D.M. sanita' 18 febbraio 1982, come modificato dal D.M. sanita'
28   febbraio  1983,  e'  nominata  con  deliberazione  della  Giunta
regionale su proposta dell'assessore competente in materia sanitaria,
dura in carica cinque anni ed e' composta da:
   a) un medico specialista o docente in  medicina  dello  sport  che
svolge anche le funzioni di presidente;
   b)  un  medico  specialista  o  docente  in  medicina interna o in
materie equivalenti;
   c) un medico specialista o docente in cardiologia;
   d) un medico specialista o docente in ortopedia;
   e) un medico specialista o docente  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni.
  2.  Per  ciascun  componente effettivo e' nominato un supplente che
partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente
effettivo.
  3. Un funzionario regionale, preferibilmente in servizio presso  la
struttura  competente  in materia di tutela sanitaria delle attivita'
sportive, designato dall'assessore competente in  materia  sanitaria,
svolge le funzioni di segretario della commissione.
  4. La struttura regionale competente in materia di tutela sanitaria
delle  attivita'  sportive  funge  da  supporto  amministrativo  alla
commissione medica regionale per i ricorsi, ricevendo  i  certificati
di  non  idoneita'  alla  pratica  sportiva  agonistica,  che vengono
sottoposti all'esame della commissione.
  5. La commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare,  puo'
avvalersi   della   consulenza   di   sanitari   in   possesso  della
specializzazione  inerente  il  caso  specifico   e,   ove   ritenuto
necessario,  puo'  disporre  che  il  ricorrente  sia  sottoposto  ad
ulteriori accertamenti sanitari presso strutture pubbliche.
  6. Ai componenti,  ai  consulenti  ed  al  segretario,  spettano  i
compensi previsti dalla vigente normativa regionale per ogni giornata
di effettiva presenza alle sedute della commissione.