Art. 13. Commissione medica regionale 1. La commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneita' alla pratica sportiva agonistica di cui all'articolo 6 del D.M. sanita' 18 febbraio 1982, come modificato dal D.M. sanita' 28 febbraio 1983, e' nominata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia sanitaria, dura in carica cinque anni ed e' composta da: a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente; b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; c) un medico specialista o docente in cardiologia; d) un medico specialista o docente in ortopedia; e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni. 2. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. 3. Un funzionario regionale, preferibilmente in servizio presso la struttura competente in materia di tutela sanitaria delle attivita' sportive, designato dall'assessore competente in materia sanitaria, svolge le funzioni di segretario della commissione. 4. La struttura regionale competente in materia di tutela sanitaria delle attivita' sportive funge da supporto amministrativo alla commissione medica regionale per i ricorsi, ricevendo i certificati di non idoneita' alla pratica sportiva agonistica, che vengono sottoposti all'esame della commissione. 5. La commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare, puo' avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente il caso specifico e, ove ritenuto necessario, puo' disporre che il ricorrente sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso strutture pubbliche. 6. Ai componenti, ai consulenti ed al segretario, spettano i compensi previsti dalla vigente normativa regionale per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute della commissione.