Art. 14. Controlli anti-doping 1. I controlli anti-doping sono svolti in conformita' alle normative internazionali e nazionali vigenti in materia. 2. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo. 3. Per quelle strutture sportive che risultino favorire l'uso di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 21 fino alla decadenza della licenza di esercizio.