Art. 14.
                        Controlli anti-doping
 
  1.   I  controlli  anti-doping  sono  svolti  in  conformita'  alle
normative internazionali e nazionali vigenti in materia.
  2. I relativi oneri finanziari sono a carico  di  chi  richiede  il
controllo.
  3.  Per  quelle  strutture sportive che risultino favorire l'uso di
sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano  le  sanzioni  di
cui all'articolo 21 fino alla decadenza della licenza di esercizio.