Art. 16. Elenco degli specialisti in medicina dello sport 1. E' istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di sanita', l'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori privati e gli studi privati di cui agli articoli 18 e 19. Ad ognuno degli specialisti e' assegnato un codice identificativo regionale. 2. L'elenco di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli ambulatori e/o degli studi privati di cui lo specialista e' titolare, anche in forma di associato. 3. Gli interessati presentano all'assessorato competente in materia di sanita', tramite le Aziende USL, domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della specializzazione in medicina dello sport e deve, tra l'altro, contenere l'indicazione degli ambulatori e/o degli studi presso i quali lo specialista opera e delle relative autorizzazioni. 4. Gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzati a rilasciare le certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 con le modalita' contenute negli stessi articoli. 5. L'elenco di cui al comma 1 e' annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 6. L'accertamento di eventuali incompatibilita' compete all'Azienda USL che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e al titolare della struttura privata ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti volti a sanare la situazione di incompatibilita' pena la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.