Art. 16.
          Elenco degli specialisti in medicina dello sport
 
  1.  E'  istituito  presso  l'assessorato  regionale  competente  in
materia  di  sanita',  l'elenco  degli  specialisti in medicina dello
sport operanti presso gli ambulatori privati e gli studi  privati  di
cui  agli  articoli 18 e 19. Ad ognuno degli specialisti e' assegnato
un codice identificativo regionale.
  2.  L'elenco  di  cui  al  comma  1  contiene  l'indicazione  degli
ambulatori e/o degli studi privati di cui lo specialista e' titolare,
anche in forma di associato.
  3. Gli interessati presentano all'assessorato competente in materia
di  sanita', tramite le Aziende USL, domanda di iscrizione all'elenco
di  cui  al  comma  1.  La  domanda  deve  essere   corredata   dalla
documentazione  attestante  il  possesso  della  specializzazione  in
medicina dello sport e deve,  tra  l'altro,  contenere  l'indicazione
degli  ambulatori e/o degli studi presso i quali lo specialista opera
e delle relative autorizzazioni.
  4. Gli iscritti all'elenco di cui al comma  1  sono  autorizzati  a
rilasciare  le  certificazioni  di  cui agli articoli 6, 7 e 8 con le
modalita' contenute negli stessi articoli.
  5. L'elenco di  cui  al  comma  1  e'  annualmente  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione.
  6. L'accertamento di eventuali incompatibilita' compete all'Azienda
USL  che  deve  darne  tempestiva  comunicazione  alla  Regione  e al
titolare  della  struttura  privata   ai   fini   dell'adozione   dei
provvedimenti   conseguenti   volti   a   sanare   la  situazione  di
incompatibilita' pena la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.