Art. 17. Tariffe per la certificazione medico-sportiva 1. Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministro della sanita' 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CT/643 sono quelle stabilite dalla Regione d'intesa con il Ministero della sanita', con il Coni e la F.N.O.M.C. e O. 2. L'onere delle tariffe di cui al comma 1 e' a totale carico del richiedente.