Art. 17.
            Tariffe per la certificazione medico-sportiva
 
  1. Le tariffe per il rilascio  delle  certificazioni  di  cui  agli
articoli  6,  7  e 8 conformemente a quanto disposto dall'articolo 8,
comma  6,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive  modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministro della
sanita' 18 marzo 1996,   n. 500.4/MSP/CT/643  sono  quelle  stabilite
dalla  Regione d'intesa con il Ministero della sanita', con il Coni e
la F.N.O.M.C.  e O.
  2.  L'onere  delle tariffe di cui al comma 1 e' a totale carico del
richiedente.