Art. 18.
                 Ambulatorio di medicina dello sport
 
  1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende la  struttura
presso  la  quale sono eseguiti, oltre alle visite per l'accertamento
dell'idoneita' alla pratica  sportiva  agonistica,  gli  accertamenti
specialistici  integrativi,  test da sforzo massimale e le visite per
portatori di  handicaps.
  2. L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere autorizzato ai
sensi  delle  leggi  vigenti  e  deve   possedere   la   attrezzature
strumentali di cui all'allegato A.