Art. 18. Ambulatorio di medicina dello sport 1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende la struttura presso la quale sono eseguiti, oltre alle visite per l'accertamento dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica, gli accertamenti specialistici integrativi, test da sforzo massimale e le visite per portatori di handicaps. 2. L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere autorizzato ai sensi delle leggi vigenti e deve possedere la attrezzature strumentali di cui all'allegato A.