Art. 19. Studio di medicina dello sport 1. Per studio di medicina dello sport si intende la struttura presso la quale sono eseguite oltre alle visite per l'idoneita' alla pratica sportiva agonistica, solo gli accertamenti di base quali la spirometria e l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo. 2. Lo studio di medicina dello sport deve possedere gli stessi requisiti strutturali dello studio medico nonche' le attrezzature strumentali di cui all'allegato B.