Art. 19.
                   Studio di medicina dello sport
 
  1.  Per  studio  di  medicina  dello  sport si intende la struttura
presso la quale sono eseguite oltre alle visite per l'idoneita'  alla
pratica  sportiva  agonistica, solo gli accertamenti di base quali la
spirometria e  l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.
  2. Lo studio di medicina dello  sport  deve  possedere  gli  stessi
requisiti  strutturali  dello  studio  medico nonche' le attrezzature
strumentali di cui all'allegato B.