Art. 2. Attivita' sportive 1. Le attivita' sportive possono essere agonistiche e non agonistiche. 2. Sono attivita' sportive agonistiche quelle contraddistinte da aspetto competitivo e da prestazioni sportive di elevato livello, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventu' a livello nazionale. 3. Sono attivita' sportive non agonistiche quelle contraddistinte da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello, praticate nelle forme organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventu' a livello comunale, provinciale e regionale.