Art. 2.
                         Attivita' sportive
 
  1.  Le  attivita'  sportive  possono  essere  agonistiche   e   non
agonistiche.
  2.  Sono  attivita'  sportive agonistiche quelle contraddistinte da
aspetto competitivo e da prestazioni  sportive  di  elevato  livello,
praticate   in   modo   continuativo  e  sistematico  ed  organizzate
esclusivamente  nelle  forme  stabilite  dalle  federazioni  sportive
nazionali,  dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o
dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i  giochi
della gioventu' a livello nazionale.
  3.  Sono  attivita' sportive non agonistiche quelle contraddistinte
da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato
livello,  praticate  nelle  forme   organizzate   dalle   federazioni
sportive,  dagli  enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o
dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i  giochi
della gioventu' a livello comunale, provinciale e regionale.