Art. 20.
                        Vigilanza e controllo
 
  1. Le Aziende USL effettuano ispezioni, almeno una volta  ogni  due
anni.
  2. In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o
di  altre  norme vigenti in materia, su proposta dell'Azienda USL, la
Regione diffida lo specialista  in  medicina  dello  sport,  iscritto
all'elenco  di  cui  all'articolo  16,  ad adeguarsi entro un congruo
termine, scaduto il quale ordina la cancellazione  dello  specialista
dall'alenco.  Diffida altresi' la struttura inadempiente ad adeguarsi
entro un congruo termine, scaduto il quale, revoca l'autorizzazione.
  3. E' istituito un  comitato  tecnico-consultivo  per  la  medicina
dello sport composto da:
   a)  due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto
scelto tra gli operatori  dei  servizi  pubblici  di  medicina  dello
sport);
   b)   un   rappresentante  designato  dall'Ordine  dei  medici  del
capoluogo regionale;
   c) due rappresentanti degli specialisti in  medicina  dello  sport
liberi professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base
 delle   indicazioni  delle  associazioni  piu'  rappresentative  sul
territorio regionale;
   d) un rappresentante designato, su base regionale, della FMSI;
   e) un rappresentante designato su base regionale, dal Coni.
  4. Il comitato di cui al comma 3 ha il compito di fornire pareri in
merito alle attivita' svolte presso le strutture  di  medicina  dello
sport   anche   ai   fini   della  vigilanza  e  del  controllo.  Con
deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalita' per il
funzionamento del comitato.