Art. 20. Vigilanza e controllo 1. Le Aziende USL effettuano ispezioni, almeno una volta ogni due anni. 2. In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o di altre norme vigenti in materia, su proposta dell'Azienda USL, la Regione diffida lo specialista in medicina dello sport, iscritto all'elenco di cui all'articolo 16, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale ordina la cancellazione dello specialista dall'alenco. Diffida altresi' la struttura inadempiente ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale, revoca l'autorizzazione. 3. E' istituito un comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport composto da: a) due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport); b) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale; c) due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport liberi professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle associazioni piu' rappresentative sul territorio regionale; d) un rappresentante designato, su base regionale, della FMSI; e) un rappresentante designato su base regionale, dal Coni. 4. Il comitato di cui al comma 3 ha il compito di fornire pareri in merito alle attivita' svolte presso le strutture di medicina dello sport anche ai fini della vigilanza e del controllo. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalita' per il funzionamento del comitato.