Art. 21.
                           S a n z i o n i
 
  1.   La   violazione  degli  obblighi  di  cui  all'articolo  14  e
all'articolo  15  comporta,  a  carico  dei  soggetti   inadempienti,
l'irrogazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni.
  2.  Le  procedure  per l'applicazione delle sanzioni amministrative
sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche
al  sistema  penale)  e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, e
successive modificazioni.