Art. 21. S a n z i o n i 1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 e all'articolo 15 comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l'irrogazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 2. Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, e successive modificazioni.