Art. 22.
                          Norma finanziaria
 
  1. L'onere relativo alla spesa per i compensi per ogni giornata  di
effettiva presenza ai componenti, ai consulenti e al segretario della
commissione  medica regionale di cui all'articolo 13, quantificato in
via presuntiva in lire 13 milioni, grava sull'apposito  capitolo  del
bilancio  regionale  relativo  alle spese per i gettoni di presenza e
compensi alle commissioni regionali.