Art. 22. Norma finanziaria 1. L'onere relativo alla spesa per i compensi per ogni giornata di effettiva presenza ai componenti, ai consulenti e al segretario della commissione medica regionale di cui all'articolo 13, quantificato in via presuntiva in lire 13 milioni, grava sull'apposito capitolo del bilancio regionale relativo alle spese per i gettoni di presenza e compensi alle commissioni regionali.