Art. 3. Destinatari 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti: a) ai cittadini residenti nella Regione per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attivita' motoria e sportiva; b) agli alunni che nell'ambito scolastico di ogni livello e grado svolgono attivita' motoria e sportiva; c) a coloro che praticano o intendono praticare in forma organizzata attivita' sportive non agonistiche a carattere motorio formativo o attivita' fisico-ricreativa; d) a coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, nonche' ai partecipanti ai giochi della gioventu'; e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.