Art. 3.
                             Destinatari
 
  1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
   a)   ai  cittadini  residenti  nella  Regione  per  la  promozione
dell'educazione sanitaria relativa all'attivita' motoria e sportiva;
   b) agli alunni che nell'ambito scolastico di ogni livello e  grado
svolgono attivita' motoria e sportiva;
   c)   a  coloro  che  praticano  o  intendono  praticare  in  forma
organizzata attivita' sportive non agonistiche  a  carattere  motorio
formativo o attivita' fisico-ricreativa;
   d) a coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportive
agonistiche   in   forma   dilettantistica,   semiprofessionistica  o
professionistica, nonche' ai partecipanti ai giochi della gioventu';
   e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.