Art. 4.
                       Funzioni della Regione
 
  1. La Regione, nell'ambito della materia  regolata  dalla  presente
legge, svolge le seguenti funzioni:
   a)  istituisce  l'elenco degli specialisti in medicina dello sport
di cui all'articolo 16;
   b) nomina  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  ai  sensi
dell'articolo  13 i componenti della commissione medica regionale per
i ricorsi avverso i giudizi di non idoneita'  alla  pratica  sportiva
agonistica  e  fissa  con  deliberazione  della  Giunta  regionale le
modalita' di funzionamento del comitato  tecnico  consultivo  di  cui
all'articolo 20, comma 4;
   c)  predispone  il  libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui
all'articolo 9.