Art. 4. Funzioni della Regione 1. La Regione, nell'ambito della materia regolata dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni: a) istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 16; b) nomina con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 i componenti della commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneita' alla pratica sportiva agonistica e fissa con deliberazione della Giunta regionale le modalita' di funzionamento del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 20, comma 4; c) predispone il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'articolo 9.