Art. 5.
                     Funzioni della Aziende USL
 
  1. Le Aziende sanitarie locali (USL) nell'ambito delle disposizioni
legislative nazionali  e  della  programmazione  sanitaria  regionale
provvedono:
   a) alla tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e
gli  accertamenti  per  il  conseguimento dell'idoneita' alla pratica
sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport;
   b) all'istruttoria delle domande presentate dagli  specialisti  in
medicina  dello  sport  per  l'iscrizione all'elenco regionale di cui
all'articolo 16;
   c) all'attuazione della vigilanza e del controllo sugli ambulatori
e  gli  studi  di  medicina  dello  sport  e  sulla  qualita'   delle
prestazioni.