Art. 5. Funzioni della Aziende USL 1. Le Aziende sanitarie locali (USL) nell'ambito delle disposizioni legislative nazionali e della programmazione sanitaria regionale provvedono: a) alla tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport; b) all'istruttoria delle domande presentate dagli specialisti in medicina dello sport per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 16; c) all'attuazione della vigilanza e del controllo sugli ambulatori e gli studi di medicina dello sport e sulla qualita' delle prestazioni.