Art. 6. Tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche 1. La visita e la certificazione per l'espletamento delle attivita' sportive agonistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, sono effettuate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, da liberi docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attivita' sportive) siano essi: a) medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport, nelle Aziende USL o di altre strutture pubbliche; b) medici specialisti in medicina dello sport titolari o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport privati di cui all'articolo 18 ed iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16; c) medici specialisti in medicina dello sport titolari di studi di medicina dello sport di cui all'articolo 19 ed iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16. 2. Per gli accertamenti sanitari relativi al rilascio della certificazione prevista al comma 1, l'atleta deve presentare il libretto sanitario sportivo di cui all'articolo 9. 3. Il medico certificante, deve anche compilare una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli allegati al decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 28 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1983, n. 72. 4. Durante l'espletamento degli accertamenti di cui al comma 2 ed in attesa dei relativi referiti, il giudizio di idoneita' si intende sospeso. Le richieste di ulteriori accertamenti vanno annotate sul libretto sanitario sportivo di cui all'articolo 9. Ove non vengano espletati gli accertamenti di cui al comma 2 e gli ulteriori accertamenti di cui al presente comma, va comunicata la sospensione entro 60 giorni dalla visita, all'Azienda USL, alla societa' sportiva e alla Federazione. 5. Le certificazioni devono indicare anche l'ambulatorio o lo studio presso il quale e' stata effettuata la visita. 6. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto prestazioni di natura medico-legale.