Art. 6.
        Tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche
 
  1. La visita e la certificazione per l'espletamento delle attivita'
sportive agonistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, sono effettuate
esclusivamente  da  medici  specialisti  in  medicina dello sport, da
liberi docenti in medicina  dello  sport  o  da  medici  in  possesso
dell'attestato  di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n.
1099 (Tutela sanitaria delle attivita' sportive) siano essi:
   a)  medici  specialisti  in  medicina  dello  sport  dipendenti  o
comunque  operanti  presso  ambulatori di medicina dello sport, nelle
Aziende USL o di altre strutture pubbliche;
   b) medici specialisti in medicina dello sport titolari o  comunque
operanti  presso  ambulatori  di  medicina dello sport privati di cui
all'articolo 18 ed iscritti all'elenco regionale di cui  all'articolo
16;
   c) medici specialisti in medicina dello sport titolari di studi di
medicina  dello  sport  di cui all'articolo 19 ed iscritti all'elenco
regionale di cui all'articolo 16.
  2.  Per  gli  accertamenti  sanitari  relativi  al  rilascio  della
certificazione  prevista  al  comma  1,  l'atleta  deve presentare il
libretto sanitario sportivo di cui all'articolo 9.
  3. Il medico certificante,  deve  anche  compilare  una  scheda  di
valutazione  medico-sportiva  conforme ai modelli allegati al decreto
del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63, come modificato  dal  decreto  del
Ministro  della  sanita'  28 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 marzo 1983, n. 72.
  4. Durante l'espletamento degli accertamenti di cui al comma  2  ed
in  attesa dei relativi referiti, il giudizio di idoneita' si intende
sospeso. Le richieste di ulteriori accertamenti  vanno  annotate  sul
libretto  sanitario  sportivo  di cui all'articolo 9. Ove non vengano
espletati gli  accertamenti  di  cui  al  comma  2  e  gli  ulteriori
accertamenti  di  cui al presente comma, va comunicata la sospensione
entro 60 giorni dalla visita, all'Azienda USL, alla societa' sportiva
e alla Federazione.
  5. Le certificazioni  devono  indicare  anche  l'ambulatorio  o  lo
studio presso il quale e' stata effettuata la visita.
  6. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto
prestazioni di natura medico-legale.