Art. 7. Tutela sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche 1. La certificazione per l'espletamento delle attivita' sportive non agonistiche di cui all'articolo 2, comma 2, e' rilasciata, ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti e dell'articolo 2 del D.M. sanita' 28 febbraio 1983, dai medici di medicina generale e dai medici specialistici pediatri di libera scelta. 2. La certificazione puo' essere rilasciata, su richiesta dell'utente ed a spese dello stesso, anche dagli specialisti in medicina dello sport iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16. 3. Il medico, in caso di motivato sospetto clinico, ha facolta' di stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti integrativi. 4. La certificazione di cui al comma 1 e' rilasciata, in seguito a visita medica e ad eventuali accertamenti giudicati utili dal medico, i quali devono essere annotati su apposite schede, conservate dal medico per almeno tre anni. La certificazione di cui al comma 1 ha valore medico legale a tutti gli effetti.