Art. 7.
      Tutela sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche
 
  1.  La  certificazione  per l'espletamento delle attivita' sportive
non agonistiche di cui all'articolo 2, comma  2,  e'  rilasciata,  ai
sensi  degli  accordi  collettivi nazionali vigenti e dell'articolo 2
del D.M. sanita' 28 febbraio 1983, dai medici di medicina generale  e
dai medici specialistici pediatri di libera scelta.
   2.   La   certificazione  puo'  essere  rilasciata,  su  richiesta
dell'utente ed a spese  dello  stesso,  anche  dagli  specialisti  in
medicina   dello   sport   iscritti   all'elenco   regionale  di  cui
all'articolo 16.
  3. Il medico, in caso di motivato sospetto clinico, ha facolta'  di
stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti integrativi.
  4.  La certificazione di cui al comma 1 e' rilasciata, in seguito a
visita medica e ad eventuali accertamenti giudicati utili dal medico,
i quali devono essere annotati su  apposite  schede,  conservate  dal
medico  per  almeno  tre anni. La certificazione di cui al comma 1 ha
valore medico legale a tutti gli effetti.