Art. 8.
        Tutela sanitaria degli sportivi portatori di handicap
 
  1. La richiesta di certificazione per l'espletamento  di  attivita'
sportive da parte dei portatori di handicap, deve essere corredata da
certificazione   o  cartella  clinica  rilasciata  da  una  struttura
pubblica  o  privata,   che   attesti   la   patologia   responsabile
dell'handicap.
  2.  La  certificazione  e' rilasciata dai medici operanti presso le
strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).
  3. La certificazione di  idoneita'  per  i  soggetti  portatori  di
handicap  deve fare riferimento alle attivita' sportive adattate agli
atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della  Federazione
italiana sport disabili.
  4. L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai
sensi del decreto del Ministro della sanita' 4 marzo 1993, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18  marzo  1993,  n. 64, un giudizio
altamente  individualizzato,  con  analisi  ed  apprezzamento   delle
condizioni  di  invalidita'  del  soggetto  e  delle  caratteristiche
biomeccaniche e di  impegno  funzionale  dell'attivita'  sportiva  da
svolgere.
  5. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto
prestazioni di natura medico-legale.