Art. 8. Tutela sanitaria degli sportivi portatori di handicap 1. La richiesta di certificazione per l'espletamento di attivita' sportive da parte dei portatori di handicap, deve essere corredata da certificazione o cartella clinica rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti la patologia responsabile dell'handicap. 2. La certificazione e' rilasciata dai medici operanti presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b). 3. La certificazione di idoneita' per i soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attivita' sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili. 4. L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidita' del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attivita' sportiva da svolgere. 5. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto prestazioni di natura medico-legale.