Art. 9. Libretto sanitario sportivo 1. L'assessorato regionale competente in materia sanitaria predispone un modello di libretto sanitario sportivo personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita di cui all'articolo 6, comma 1, e sul quale il medico certificante l'idoneita' alla pratica sportiva agonistica deve annotare: a) le generalita' dell'atleta; b) lo sport praticato; c) la data della visita di idoneita'; d) gli accertamenti eseguiti e richiesti; e) l'esito finale della visita; f) le visite di controllo; g) la data dell'effettuazione della vaccinazione antitetanica; h) la societa' sportiva di appartenenza; i) il timbro della struttura pubblica o il timbro con il numero dell'elenco regionale e la firma. 2. Il libretto sanitario sportivo e' strettamente personale ed e' consegnato dalla societa' od organizzazione sportiva all'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra societa' il libretto sanitario segue l'atleta. 3. Alla stampa ed alla distribuzione dei libretti sanitari sportivi provvedono le societa' sportive od il Coni in conformita' al modello definito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, dalla Regione. 4. Nessuna visita puo' essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo. 5. Il libretto e' ritirato dallo specialista all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.