(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata
                      n. 43 del 11 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  La Regione, ai sensi delI'art. 20 della legge 10 dicembre 1981,  n.
741  definisce,  ai  fini  della  prevenzione del rischio sismico, le
seguenti   modalita'   per   la    vigilanza    sulle    costruzioni,
sopraelevazioni,  ampliamenti  e  riparazioni, da eseguire, secondo i
sistemi costruttivi dell'art. 5 e seguenti  della  legge  2  febbraio
1974,  n.  64,  nei  Comuni  della  Regione  Basilicata  classificati
sismici.
  La Regione stabilisce,  altresi',  norme  per  l'adeguamento  degli
strumenti  urbanistici  generali  e  particolareggiati  vigenti  e  i
criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.