Art. 10. Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti Il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974, e' richiesto per la formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti di livello comunale nonche' per tutti gli atti di pianificazione la cui competenza e' attribuita agli enti sub regionali ed e' reso dall'Ufficio geologico, per i Comuni ricadenti nella Provincia di Potenza e dall'Ufficio territorio per i comuni ricadenti nella provincia di Matera. A tal fine, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti a competenza sub-regionale, devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni urbanistiche. In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresi' procedere all'accertamento di fattibilita' da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilita' di insieme nella zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo. Con la delibera di cui al successivo art. 12 saranno stabiliti il tipo e l'ampiezza degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche da effettuare. Nel caso di varianti che non comportano aumenti nel carico urbanistico ed edilizio della zona e variazioni alla stabilita' di insieme, certificata dal geologo incaricato dall'Ente, non e' necessario acquisire nuovo parere. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e i criteri per: a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio, tramite l'Ufficio geologico regionale; b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonche' a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti; c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo, nei limiti delle disponibilita' finanziarie; d) il rilevamento e controllo dell'attivita' sismica sia al fine della raccolta dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974; e) i casi di revoca totale o parziale dei benefici di cui alla legge n. 219/1981 e successivi. La Regione, per le finalita' di cui ai commi precedenti procede, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge a dotarsi di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale.