Art. 10.
       Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti
 
  Il  parere di cui all'art. 13 della legge n.  64/1974, e' richiesto
per la formazione degli strumenti  urbanistici  e  loro  varianti  di
livello  comunale nonche' per tutti gli atti di pianificazione la cui
competenza  e'  attribuita  agli  enti  sub  regionali  ed  e'   reso
dall'Ufficio  geologico,  per  i  Comuni ricadenti nella Provincia di
Potenza e  dall'Ufficio  territorio  per  i  comuni  ricadenti  nella
provincia di Matera.
  A  tal  fine,  in  sede  di  formazione degli strumenti urbanistici
generali  ed  attuativi,   i   soggetti   proponenti   a   competenza
sub-regionale, devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto
delle previsioni urbanistiche.
  In  sede  di  formazione degli strumenti attuativi si deve altresi'
procedere  all'accertamento  di  fattibilita'  da  attuarsi  mediante
indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilita' di insieme
nella  zona,  individuando  anche  i limiti imposti al progetto dalle
caratteristiche del sottosuolo.
  Con la delibera di cui al successivo art. 12 saranno  stabiliti  il
tipo   e  l'ampiezza  degli  studi  e  delle  indagini  geologiche  e
geotecniche da effettuare.
  Nel  caso  di  varianti  che  non  comportano  aumenti  nel  carico
urbanistico  ed  edilizio  della zona e variazioni alla stabilita' di
insieme,  certificata  dal  geologo  incaricato  dall'Ente,  non   e'
necessario acquisire nuovo parere.
  La Giunta regionale stabilisce le modalita' e i criteri per:
   a)  fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni
locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi  alle
caratteristiche   geologiche   del   territorio,   tramite  l'Ufficio
geologico regionale;
   b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio
e sulle risorse naturali, nonche' a concorrere alla formazione  delle
carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;
   c)  la  progettazione  ed esecuzione degli interventi regionali in
materia  di  difesa  del  suolo,  nei  limiti  delle   disponibilita'
finanziarie;
   d)  il  rilevamento e controllo dell'attivita' sismica sia al fine
della  raccolta  dati  per  la  prevenzione  che   a   quello   della
formulazione  degli elenchi di cui all'art. 3 della legge n. 64 del 2
febbraio 1974;
   e) i casi di revoca totale o parziale dei  benefici  di  cui  alla
legge n. 219/1981 e successivi.
  La  Regione,  per  le finalita' di cui ai commi precedenti procede,
entro e non oltre un anno dalla  entrata  in  vigore  della  presente
legge   a   dotarsi  di  strutture  ed  attrezzature  adeguate  e  di
sufficiente e qualificato personale.