Art. 11.
               Adeguamento degli strumenti urbanistici
 
  Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali  ed  attuativi
vigenti,   diretti   esclusivamente  all'osservanza  della  normativa
antismica di  cui  ai  decreti  ministeriali  emanati  in  attuazione
dell'art.  3  della  legge  64/1974  sono  adottati  ed approvati dal
Consiglio comunale.
  Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi
previsto  dal  presente  articolo  non  sono   richiesti   i   pareri
dell'organo  tecnico  consultivo della Giunta Regionale, dell'ufficio
regionale urbanistica - Beni ambientali, ne'  dell'ufficio  geologico
regionale.
  Le  procedure  di  cui  ai precedenti commi sono applicabili per il
periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.
  Copia  dello  strumento  urbanistico  adeguato  e  della   delibera
consiliare di approvazione devono essere trasmesse alla Regione entro
sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  il provvedimento e' diventato
esecutivo.    Detta  deliberazione  dovra'  essere   pubblicata   nel
Bollettino ufficiale della Regione a cura del comune interessato.
  I Comuni procederanno all'aggiornamento degli strumenti urbanistici
generali  ed  attuativi, tenuto conto dell'adeguamento alla normativa
sismica, entro il termine di un anno dalla entrata  in  vigore  della
presente legge.
  Unitamente  all'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici, saranno
adottati i piani comunali di protezione civile,  secondo  le  vigenti
disposizioni di legge.