Art. 12. Criteri e modalita' attuativi Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti: a) i criteri di esame preliminare per l'accertamento della completezza dei progetti depositati e la definizione dei termini entro i quali dovra' essere comunicata tale accettazione; b) le modalita' ed i criteri di sorteggio a campione per i controlli delle opere in corso d'opera e delle opere ultimate; c) le modalita' di svolgimento dei controlli; d) le modalita' di pubblicazione dell'esito dei controlli; e) i criteri per l'individuazione dei tecnici incaricati dei controlli; f) gli adempimenti di cui al precedente art. 6; g) i tempi entro i quali i controlli delle opere in corso d'opera e finali dovranno essere espletati e conclusi, contenuti comunque entro dieci anni. Con la medesima deliberazione sono altresi' definiti i compiti, affidati al Dipartimento assetto del territorio - Staff. n. 6 Ricostruzione relativi alle attivita': a) di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa cosi' come previste dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modifiche e integrazioni; b) di emanazione di indirizzi e direttive per il coordinamento delle attivita' dei collaudatori in corso d'opera; c) di raccordo tra le strutture tecniche regionali operanti nel settore, anche attraverso la emanazione di direttive e circolari che garantiscano una omogenea applicazione delle norme tecniche su tutto il territorio regionale; d) di risoluzione di problemi di particolare complessita' posti dalle strutture regionali o dai collaudatori in corso d'opera; e) di raccordo con i competenti organi tecnici nazionali e con strutture universitarie o di riconosciuta competenza tecnico-scientifica; f) di raccordo con l'Ufficio regionale per la protezione civile relativamente agli aspetti connessi all'attivita' edilizia in zona sismica.