Art. 12.
                    Criteri e modalita' attuativi
 
  Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sessanta
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la Commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti:
   a)  i  criteri  di  esame  preliminare  per  l'accertamento  della
completezza  dei  progetti  depositati  e  la definizione dei termini
entro i quali dovra' essere comunicata tale accettazione;
   b) le modalita' ed  i  criteri  di  sorteggio  a  campione  per  i
controlli delle opere in corso d'opera e delle opere ultimate;
   c) le modalita' di svolgimento dei controlli;
   d) le modalita' di pubblicazione dell'esito dei controlli;
   e)  i  criteri  per  l'individuazione  dei  tecnici incaricati dei
controlli;
   f) gli adempimenti di cui al precedente art. 6;
   g) i tempi entro i quali i controlli delle opere in corso  d'opera
e  finali  dovranno  essere  espletati e conclusi, contenuti comunque
entro dieci anni.
  Con la medesima deliberazione sono  altresi'  definiti  i  compiti,
affidati  al  Dipartimento  assetto  del  territorio  -  Staff.  n. 6
Ricostruzione relativi alle attivita':
   a) di consulenza e assistenza  tecnico-amministrativa  cosi'  come
previste  dalla  legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modifiche e
integrazioni;
   b) di emanazione di indirizzi e  direttive  per  il  coordinamento
delle attivita' dei collaudatori in corso d'opera;
   c)  di  raccordo  tra le strutture tecniche regionali operanti nel
settore, anche attraverso la emanazione di direttive e circolari  che
garantiscano  una omogenea applicazione delle norme tecniche su tutto
il territorio regionale;
   d) di risoluzione di problemi di  particolare  complessita'  posti
dalle strutture regionali o dai collaudatori in corso d'opera;
   e)  di  raccordo  con  i competenti organi tecnici nazionali e con
strutture    universitarie    o    di     riconosciuta     competenza
tecnico-scientifica;
   f)  di  raccordo  con l'Ufficio regionale per la protezione civile
relativamente agli aspetti connessi all'attivita'  edilizia  in  zona
sismica.